Giustizia


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Oltre a documenti provenienti dal titolo originario dell'archivio post-unitario "Atti civili pretoriali" presenti, in questo titolo, degli atti del giudice conciliatore di Casnigo, per i quali si è deciso di raccoglierli insieme a quelli della pretura sia per la forte attiguità delle tipologie documentarie, sia per il rapporto di dipendenza gerarchica esistente tra giudice conciliatore e pretore di Gandino. Una prima tipologia documentaria è, quindi, relativa all'attività della pretura di Gandino, inizialmente denominata "giudicatura" e affidata ad un "giudice di pace". La parte più consistente, in questa prima tipologia, è costituita dalle richieste di informazioni che la pretura di Gandino inoltra alla giunta municipale o al sindaco di Casnigo, allo scopo di verificare l'attendibilità dei testimoni e delle testimonianze rese nel corso di procedimenti civili interessanti alcuni cittadini di Casnigo; accanto a queste richieste di informazioni, si conservano quindi le corrispondenti relazioni in risposta a quanto richiesto dalla pretura. Più rara risulta, invece, la presenza di interi fascicoli processuali, fatta eccezione per alcuni procedimenti che, verso fine secolo, vedono fra le parti in causa lo stesso comune di Casnigo. La seconda tipologia documentaria è quella riferita, invece, alla nomina e all'attività del giudice conciliatore e del vice-giudice conciliatore di Casnigo. Una circolare prefettizia del 20 gennaio 1869 sollecitava diversi comuni della provincia a provvedere all'istituzione dell'ufficio del giudice conciliatore, così come disposto dal decreto regio del 6 dicembre 1865. Su ulteriore sollecitazione della sottoprefettura di Clusone, nel 1872 il consiglio comunale di Casnigo, in seduta straordinaria, procede all'elezione a scrutinio segreto, della terna da proporre alle autorità giudiziarie superiori per la nomina del giudice conciliatore; in seguito il consiglio proporrà anche i candidati per l'incarico di vice-giudice conciliatore. La lista dei candidati comprendeva i nominativi di cittadini di cui venivano indicati, oltre alla "condotta politica, morale e sociale", la condizione economica e gli studi svolti. Il giudice ed il vice-giudice conciliatore inizialmente restavano in carica per un triennio, eventualmente rinnovabile, e, in base al Codice di procedura civile del regno, potevano disporre processi verbali di conciliazione per somme inizialmente non eccedenti le 30 lire. Successivamente, la legge del 16 giugno 1892 rese annuale questa carica ed elevò fino a 100 lire l'importo massimo per le conciliazioni. Inizialmente sottoposte al vaglio della sottoprefettura, le nomine dei giudici conciliatori furono poi sottoposte, a seguito della legge del 1892, all'approvazione definitiva da parte della Corte d'Appello di Brescia. La pretura di Gandino forniva le istruzioni e le disposizioni relative alle competenze del giudice conciliatore, e vigilava sul suo operato. In questa serie, relativamente alla seconda tipologia, risulta preponderante la documentazione riguardante la scelta e la nomina del giudice conciliatore, del vice-giudice e dei loro subalterni, ovvero l'usciere ed il cancelliere; si conservano comunque anche alcuni verbali di processi di conciliazione.


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