Elezioni


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Il quadro normativo di riferimento è costituito, per quanto riguarda le elezioni amministrative, inizialmente dalla legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 e successivamente da quella del 10 febbraio 1888; per quanto riguarda, invece, le elezioni politiche, si ha inizialmente la legge 17 dicembre 1860, e successivamente la legge 24 settembre 1882.
Con la sessione ordinaria di primavera, il consiglio comunale rivedeva ogni anno le liste elettorali sia amministrative che politiche, notificando pubblicamente eventuali cancellazioni o nuove iscrizioni di aventi diritto elettorale. Una volta definite, le liste ricevevano l'approvazione definitiva del prefetto.
Con le modifiche legislative successive, sarà la giunta municipale, e non più il consiglio, a provvedere alla revisione delle liste elettorali.
Il titolo documenta le procedure elettorali, soprattutto locali, a partire dall'Unità, quando si introdussero importanti novità nel governo dei comuni, prima fra tutte l'elezione dei consiglieri comunali. L'elettorato attivo veniva esercitato da coloro che avevano compiuto i 21 anni, che godevano dei diritti civili e che pagavano annualmente le contribuzioni nel comune di residenza.

Nessuna unità

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