Dazi in generale


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I dazi erano imposte indirette che si pagavano su determinate merci nel momento in cui queste entravano o uscivano da un'area territoriale (comuni o valli) e costituivano per Venezia e per la Terraferma la maggior fonte di rendita; la loro esazione poteva avvenire per affitto, tramite appalto a dazieri privati ("conduttori"), per conto pubblico, quando non si trovava modo di affittarli, o per limitazione, quando l'aggravio fiscale era sostituito da una contribuzione fissa in denaro da versare periodicamente alla camera fiscale di competenza territoriale, come accadeva per gli enti territoriali "privilegiati" da Venezia. La Valle Gandino era per l'appunto una valle privilegiata e pertanto i comuni che ne facevano parte erano esenti dal pagamento di molti dazi o tenuti a pagare solamente le limitazioni annue (come nel caso del dazio del vino; cfr. serie 1.13 "Taverna"). Il primo caso era però normalmente il più frequente, poiché assicurava una rendita sicura e riduceva l'apparato amministrativo; in questo caso grande importanza veniva data alla normativa relativa all'appalto: il daziere infatti doveva rispettare le tariffe previste e le modalità di esazione, ed era sottoposto al controllo di funzionari pubblici che dovevano garantirne la regolarità della condotta, alla fine della quale si calcolavano le somme riscosse e i crediti e si formavano i bilanci, con l'indicazione delle somme spettanti al pubblico, l'utile o il discapito dei dazieri e l'eventuale ripartizione fra essi (se si trattava di più soci) dei guadagni o dei debiti (1).
Nella serie, che comprende solo quattro unità, è stato collocato il volume risalente addirittura al 1391 intitolato "Contratto de dacii vechio. Contraci datiorum generalis" contenente le norme relative all'incanto e alla conduzione dei dazi generali. Vi si trovano poi altre due unità di documentazione settecentesca: una riguarda una convenzione stipulata dai commercianti della Val Gandino con Venezia e Gandino per il trasporto di merci tra le due località mediante pagamento di un canone annuo al posto dei dazi; l'altra consiste in alcuni elenchi di fabbricatori di panni della Valle stessa redatti per aver diritto di transito dalla dogana del Fondaco dei Tedeschi a cui erano indirizzati.


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