Livelli


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Nella serie è presente un solo registro in cui oltre all'attività del prestito di capitali viene descritta quella del tesoriere della Misericordia. La gestione del prestito con garanzia veniva gestita solitamente sotto le forme di contratti di censo o di livello more veneto. Essi venivano concessi sempre contro garanzie reali prevalentemente immobiliari, con precise cautele e l'intervento aggiuntivo di garanzie personali sotto forma o fideiussione. Il contenuto giuridico dei livelli presi in considerazione è diverso da quello originario di affittanza agraria ed il meccanismo del livello permane come cornice a qualificare veri e propri contratti di prestito in denaro (1). Il livellario o censuario, nella necessità di ottenere un finanziamento, attraverso una vendita fittizia, trasferisce il dominio diretto di un fondo al livellante o censuante; questi retrocede il dominio utile del fondo stesso al livellario, o censuario, che si impegna a corrispondere un canone annuo. Tale interesse sul prestito, in media del 5% sul prezzo di vendita, veniva chiamato per l'appunto censo, quando seguiva i dettami della Bolla di Papa Pio V del 19 gennaio 1568 (2), livello quando si ottemperava alle leggi venete. Nel livello more veneto, che favorisce il livellante, il livellario obbligava in via sussidiaria tutti i propri beni, eventualmente ponendo la garanzia di un fideiussore, e, a differenza del censo, continuava a pagare il canone dovuto anche se il fondo periva (3). In entrambe le forme i canoni potevano essere perpetui o a tempo determinato, affrancabili secondo lo schema della retrovendita fatta dal livellante al livellario o dal censuante al censuario, di modo che il debitore riacquistava la proprietà che aveva ceduta in garanzia.


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