Statuti


Storia archivistica
La serie è costituita da un ridotto numero di unità (solo tre) consistenti in due esemplari completi degli statuti cittadini, uno del 1606 e l'altro del secolo XVIII, e in un frammento dei primi 15 capitoli degli ordinamenti precedenti, presumibilmente del tardo secolo XVI.
Probabilmente esistettero codificazioni statutarie precedenti (anche se l'ipotesi di Renzo Sertoli Salis, che ne colloca l'origine nel secolo XII, è forse un po' azzardata); ne sono una riprova, oltre alla certa esistenza già in periodo basso medioevale dell'articolazione in contrade, degli ufficiali ed incaricati di comunità e dell'assetto istituzionale di cui trattano compiutamente gli statuti del 1606, anche un esplicito riferimento contenuto nel frammento del secolo XVI, in cui si accenna a statutari "eletti dalle proprie contrade (...) con l'autorità di riformare li capitoli e leggi di detta comunità già per l'antichità posti in ultima oblivione".
Gli ordinamenti esistenti sono, quanto a datazione e contenuto, analoghi a quelli delle altre comunità del terziere superiore della Valtellina e collocabili a metà strada tra gli ordini della comunità rurale e gli statuti cittadini; sono, infatti, privi di ogni disposizione in materia giuridica sia penale che civile, oltre che processuale (materie regolate dagli statuti di Valtellina), ma prevedono invece una compiuta regolamentazione dell'assetto istituzionale ed economico della comunità, che godeva nell'epoca di una larga autonomia, con previsione di una vasta gamma di sanzioni amministrative di stretta pertinenza comunitaria. Assolutamente singolare appare la divisione della popolazione in due classi sociali: i "gentiluomini" e i "contadini" aventi pari dignità e diritti, almeno sul piano formale, e con un ugual numero di rappresentanti negli organi collegiali.
Assai accurato è il sistema elettorale previsto per la nomina del decano, scelto ad anni alterni tra i "gentiluomini" e i "contadini"; elezioni miste all'estrazione a sorte e al controllo incrociato per classi mettono al riparo da possibili prevaricazioni. Le attività economiche, tra le quali essenziale quella agricola, sono regolate in modo assai minuzioso, con rigide prescrizioni circa le forme ed i tempi di esercizio e con sanzioni non indifferenti.
Gli organi collegiali previsti sono le assemblee, per singola contrada, dei capi famiglia e i due consigli, parimenti eletti per contrada: dei 12 (un rappresentante per contrada eletto ogni anno) e dei 36, composto dal consiglio dei 12 in carica e dei consigli dei due anni precedenti. Quest'ultimo delibera sugli argomenti ritenuti di maggior rilievo, senza alcuna regola precisa quanto a convocazione.
Numerosi e differenziati quanto a funzione sono gli incaricati di comunità; particolare rilievo assumono tra questi i deputati alla gestione dei beni della chiesa della Beata Vergine del ponte della Folla (oggi santuario della Madonna di Tirano).
L'altra documentazione depositata presso l'archivivo, della quale sono essenziali le serie "consigli", "rese decanali" ed "estimi e taglie", mostra che le disposizioni statuarie sono generalmente rispettate ed applicate.
Gli statuti del 1606 constano di 121 capitoli, varie volte integrati e modificati nel corso del secolo XVIII, preceduti da un "proemio".


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