Guardia nazionale


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L'istituzione della Guardia Nazionale trova il suo statuto fondamentale in un Regio decreto del Regno Italiano del 4 marzo 1848, che venne innovato con la legge 27 febbraio 1859 per il riordinamento della Guardia Nazionale ed esteso alla Lombardia con R. Decreto 18 giugno 1859. Successivamente ancora la materia venne regolata dalla legge 4 agosto 1861 e dal regolamento 31 luglio 1862. La milizia nazionale è composta da tutti i sudditi che pagano imposte dirette; il servizio della milizia consiste nel servizio ordinario all'interno del comune, nel servizio di distaccamento fuori del territorio del comune e nel servizio di corpi distaccati per coadiuvare l'esercito. I corpi distaccati andavano a formare la Guardia Nazionale mobile la cui attività era regolata dalla L. 4 agosto 1861, n° 143. Al Consiglio di Ricognizione spetta la compilazione dei registri per dei controlli dei servizi ordinari e della riserva e la decisione (inappellabile) circa la documentazione presentate per la dispensa del servizio, la ripartizione in compagnie e la suddivisione delle compagnie dei militi del servizio comunale. Il presidente del consiglio di ricognizione deve pure formare l'elenco dei graduati e dei militi che successivamente che fanno parte dei consigli di disciplina. A cura del giudice di ogni mandamento veniva formato un comitato di revisione costituito oltre che da tale giudice da 12 membri estratti a sorte da una lista comprendente ufficiali, sottufficiali, caporali e militi presentatagli dal sindaco di ogni comune del mandamento: le competenze di tale consiglio sono limitate ad oggetti concernenti l'interesse individuale di ciascun milite e l'andamento del servizio. In ciascuna legione ed in ciascun battaglione formato da militi di un medesimo comune veniva formato un consiglio d'amministrazione incaricato di presentare annualmente al sindaco lo stato delle spese necessarie per il servizio della milizia e di vidimare i documenti giustificativi dell'uso fatto dei fondi. Le infrazioni commesse dai militi della guardia nazionale alla legge organica ed alle altre leggi concernenti il servizio della milizia vengono giudicate e punite da un consiglio di disciplina.


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