Sicurezza pubblica


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Il quadro normativo all'interno del quale si risolve la materia della pubblica sicurezza, è quello offerto inizialmente dalle leggi del 13 novembre 1859 e del 26 luglio 1868, e successivamente dalla nuova legge di pubblica sicurezza del 30 giugno 1889. In questo quadro, resta inalterato l'obbligo per il sindaco di collaborare al mantenimento dell'ordine pubblico nel proprio comune, coadiuvando, così, l'opera svolta dalle autorità competenti, rappresentate dal Delegato mandamentale di pubblica sicurezza, dalla Pretura e dai Reali Carabinieri, tutti con sede a Gandino. In particolare, il sindaco era tenuto a controllare ed a riferire su qualsiasi reato commesso contro persone o cose: rapine, furti, incendi dolosi, risse con ferite, danneggiamenti vari. I sindaci erano anche tenuti ad informare circa le morti accidentali, l'ingombro delle strade provinciali, lo stato di precarietà statica di alcuni edifici, nonché su eventuali dimostrazioni popolari. Accanto, quindi, alla corrispondenza relativa a questa attività di informazione che veniva richiesta al sindaco, si conserva poi la documentazione direttamente prodotta dalle autorità di pubblica sicurezza: licenze di pubblico esercizio; licenze di porto d'armi e di caccia; rilascio di passaporti per l'"interno" e per l'estero; fogli di via per vagabondi o ex-detenuti; permessi per trasporti a carattere eccezionale; contravvenzioni stradali; autorizzazioni di processioni religiose e per lo sparo di mortaretti. Appaiono frequenti anche le contravvenzioni boschive, in tal caso elevate dal Corpo della Guardia Boschiva Provinciale. Insieme a queste prime tipologie documentarie, si conservano qui anche le circolari prefettizie e del Ministero degli Interni, sia relative all'applicazione delle disposizioni di legge, sia riguardanti, con più frequenza a partire dagli anni '80, il fenomeno sempre più crescente dell'emigrazione all'estero.


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