Liste di leva


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Al primo gennaio di ogni anno deve essere notificato dal sindaco a tutti i giovani che compiono il diciottesimo anno di età nell'anno entrante, l'obbligo di iscrizione alle liste di leva del comune nel quale sono legalmente domiciliati. Entro la fine del mese di gennaio deve essere compilata a cura del sindaco la lista di leva. Entro la metà di febbraio avviene la pubblicazione per quindici giorni dell'elenco dei giovani iscritti alla leva. Dopo la verifica da parte della Giunta, la lista di leva viene trasmessa alla Prefettura o Sottoprefettura. Dopo la chiamata alla leva e l'apertura della sessione dei Consigli di leva che stabilisce il calendario delle operazioni di leva, viene pubblicato l'ordine di leva e il manifesto indicante le date e i luoghi delle operazioni. Nel giorno stabilito, il Commissario di leva in adunanza pubblica procede alla verifica ed eventuale rettifica delle liste di leva e successivamente si procede all'estrazione nella quale ciascun iscritto estrae a sorte da un'urna il numero con il quale viene iscritto nella lista di estrazione. Ogni iscritto viene poi chiamato nell'ordine stabilito dall'estrazione a dichiarare eventuali diritti alla riforma o all'esenzione dal servizio di I e II categoria. Il Commissario di leva decide l'inabilità al servizio in caso di infermità o rimanda la decisione al Consiglio di leva. Le decisioni prese dal Commissario sono riportate sulla lista di estrazione che viene letta ad alta voce agli iscritti e viene sottoscritta dai sindaci del mandamento. La lista formata dal Commissario viene successivamente esaminata dal Consiglio di leva che procede all'esame degli iscritti per mezzo di personale medico. Il Consiglio stabilisce l'assegnazione alla I, II o III categoria degli arruolati in base al numero di estrazione e ai diritti di esclusione dalla I e II categoria.


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