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L'attività impositiva del comune è regolamentata dall'art.118 della L. n. 2248/1865 nel caso di insufficienza di rendite. I comuni possono infatti, secondo l'articolo della legge in oggetto, istituire dazi da riscuotere per esercizio o per abbonamento su commestibili, bevande, combustibili, materiali da costruzione, foraggi strame e simili destinati al consumo locale. E potestà del comune altresì dare in appalto l'esercizio della pesa pubblica , della misura pubblica del vino e dei cereali, la privativa di affitto dei banchi pubblici in occasione di fiere e mercati; imporre tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sulle bestie da tiro, da sella e da soma e sui cani che sono destinati alla custodia delle abitazioni private e delle greggi; imporre sovrimposte alle contribuzioni dirette.
In questo titolo è presente il carteggio relativo all'attività impositiva del comune mediante l'esazione della tassa di fuocatico, imposta sui fabbricati, tassa di famiglia, esazione dazio consumo, appalto servizio esattoriale, bilanci di previsione, affrancazioni di capitali, istituzioni rivendite generi di privativa.


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