Imposte


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L'imposta (1) è una prestazione obbligatoria in denaro, dovuta per un obbligo unilaterale, al di fuori di qualsiasi schema contrattuale, paracontrattuale o penale. Il tributo si presenta come un obbligo a cui non ci si può sottrarre, chi è insolvente è sottoposto a procedure di esecuzione forzata sui propri averi, chi paga in ritardo deve versare delle sovrattasse di mora, chi commette reati di evasione è punito con pene pecuniarie. Le imposte possono essere dirette, cioè quelle che colpiscono il reddito o il patrimonio (2) nella loro globalità o con riguardo a singoli capitali e classi di reddito, e indirette, quelle che si riferiscono a fenomeni che sono solo indirettamente in relazione con una capacità contributiva. Le imposte indirette mirano alla tassazione dei consumi non nel momento in cui sono compiuti, ma in atti antecedenti (per es. imposta di fabbricazione).
Nell'ordinamento tributario italiano la tassa (3) attualmente è un tributo che si differenzia dall'imposta in quanto è applicato secondo il criterio della controprestazione, essa è collegata alla richiesta da parte del singolo di una specifica prestazione da parte dell'ente pubblico. Si tratta cioè di servizi amministrativi, giudiziari o di pubblica sicurezza che lo stato presta nella sua qualità di ente sovrano, dotato di potere impositivo.
Il dazio (4) è un prelievo fiscale sul movimento interno di merci.
Le prime cinque unità del titolo (5) unità 3516-3520) riguardano estratti da libri d'estimo di comuni limitrofi, Bracca, Zogno, Piazzo Basso, Endenna e Spino. Le rimanenti unità sono ruoli degli esercenti arti e commercio soggetti a tassa di registro (6), verificazione pesi e misure e accertamenti tassa di ricchezza mobile.


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