Giustizia


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In questo titolo è raccolta la documentazione relativa alla preparazione delle liste per l'elezione del Giudice Conciliatore e del Vice Conciliatore (1) e un repertorio delle sentenze del Giudice Conciliatore (2). L'ufficio di conciliazione era presente in ogni comune e aveva la competenza sul territorio del comune in cui aveva sede. Il comune aveva l'obbligo di provvedere alle spese per il funzionamento dell'ufficio in merito alla manutenzione dei locali, l'arredo, l'illuminazione, il riscaldamento la pulizia, il materiale di cancelleria, doveva inoltre mettere a disposizione il cancelliere e il messo di conciliazione. Potevano essere eletti all'ufficio di conciliatore o vice conciliatore tutti i cittadini maggiori di 25 anni residenti nel comune che fossero senatori o ex deputati, laureati, procuratori, avvocati, notai, farmacisti, diplomati presso i licei o presso istituti tecnici o coloro che avevano la patente per l'insegnamento elementare di grado superiore; coloro che erano stati magistrati, cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici del pubblico ministero, impiegati civili, ufficiali dell'esercito e della marina; professori di liceo, istituti tecnici, ginnasi, scuole tecniche, scuole normali, i Consiglieri provinciali e i membri elettivi della giunta amministrativa; coloro che sono stati Sindaci, Consiglieri provinciali, membri della giunta amministrativa o segretari comunali, gli elettori comunali che pagavano 100 L di imposta. Nel mese di agosto di ogni anno la giunta comunale formava una lista di eleggibili che veniva pubblicata nell'albo pretorio del comune e vi restava affissa fino al 10 di settembre. I reclami, relativi alle esclusioni e alle nuove iscrizioni, dovevano essere prodotte avanti al consiglio comunale entro 10 giorni dal termine dell'affissione. Una volta che la liste era diventata esecutiva, non oltre il 20 novembre, veniva inviata al procuratore generale ed al primo presidente della Corte d'appello, la lista non poteva essere modificata se non per la revisione annua. Il titolo contiene anche la lista delle persone del mandamento in cui concorrono i requisiti per essere giurati (3). Annualmente la Commissione di revisione delle liste elettorali si riuniva e stendeva un "Processo verbale di revisione dell'elenco permanente dei giurati residenti nel comune". Prima che la commissione si riunisse venivano affissi dei manifesti per avvertire la popolazione. La Commissione, prima di decidere in merito alle liste, visionava il registro delle dichiarazioni dei giurati fatte di loro pugno nell'ufficio comunale e assumeva informazioni tratte dalle liste politiche, dai ruoli delle imposte dirette e basate anche sulle "proprie convinzioni". Fatto questo la Commissione procedeva alla revisione delle liste aggiungendo o depennando chi aveva perso le condizioni richieste per la carica di giurato. L'elenco veniva quindi spedito al Pretore del mandamento conservandone una copia per l'ufficio comunale.


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