Consigli


Contenuto
Anche questa serie come la precedente è basata su un titolo ricostruito sulla base di titolari utilizzati presso altri comuni. Non è stata ritrovata come, per la sezione precedente, alcuna serie precostituita. Sono state collocate nella serie in oggetto tutte le deliberazioni del Consiglio comunale, per lo più copie, che non avevano alcun nesso archivistico con pratiche ritrovate in tutte le altre serie. Per l'arco cronologico che va dal 1879 al 1886 esiste un registro completo delle deliberazioni del Consiglio comunale. Per quanto concerne invece le deliberazioni della Giunta municipale oltre a copie inserite in fascicoli non esiste alcun originale. Anche le deliberazioni inserite rispettivamente nelle unità di cui a n. 368-376 sono copie delle quali non è stato rinvenuto alcun nesso archivistico con altra documentazione. Una delle più importanti innovazioni, per quanto concerne il governo dei comuni, è l'elezione dei Consiglieri comunali. L'elettorato attivo viene esercitato da coloro che hanno compiuto i 21 anni, che godono dei diritti civili e che pagano annualmente le contribuzioni nel comune di residenza (vedi Capo II L. n.2248/1865, le disposizioni in oggetto regolano anche l'elettorato passivo e la formazione e revisione delle liste elettorali e le modalità delle elezioni). I Consigli comunali di adunano in sessione ordinaria due volte l'anno (la prima in marzo, aprile o maggio; la seconda in ottobre o novembre). Il Prefetto può ordinare la riunione straordinaria del consiglio per deliberare su oggetti particolari. Il Prefetto e il Sotto Prefetto possono intervenire ai consigli, ma non possono concorrere alla deliberazione. Al Consiglio sono sottoposte tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengono qualche spesa a termini di legge. Gli stessi stabilimenti di carità e di beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Consiglio comunale il quale può sempre esaminarne l'andamento e vederne i conti. Quando gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni, o gli interessi dei parrocchiani, sono in opposizione a quelli del comune, o di altre frazioni del medesimo, il Prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali spettino le dette proprietà od attività od i parrocchiani per la nomina di tre commissari i quali provvedono all'amministrazione dell'oggetto in controversia colle facoltà spettanti al Consiglio Comunale (art.82). Sono soggetti all'esame del Consiglio i bilanci e i conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni quando queste ricevono sussidi da parte del comune Oltre a queste incombenze, in relazione ad altri enti e istituzioni presenti sul territorio del comune le competenze del Consiglio comunale sono codificate nell'art. 83 della predetta legge sull'amministrazione comunale e provinciale. Nella sessione d'autunno elegge i membri della giunta municipale; delibera il bilancio attivo e passivo del comune e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente; nomina i revisori dei conti per l'anno corrente scegliendoli fra i consiglieri estranei alla Giunta municipale. Nella sessione di primavera rivede e stabilisce le liste elettorali; esamina il conto dell'amministrazione per l'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori e delibera sulla sua approvazione. In entrambe le sessioni il Consiglio comunale delibera sulle seguenti materie: gli uffici, gli stipendi, le indennità e i salari dei dipendenti comunali; la nomina, la sospensione e il licenziamento degli impiegati, dei maestri e delle maestre, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani, degli esattori e dei tesorieri dove sono istituiti; gli acquisti, l'accettazione e il rigetto di lasciti e donazioni; i contratti (alienazioni, cessioni di crediti, ipoteche, servitù, costituzioni di rendite fondiarie, transazioni sopra diritti di proprietà e di servitù); le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, la creazione di prestiti, gli investimenti fruttiferi, le affrancazioni di rendite i censi passivi; i regolamenti sulla fruizione dei beni comunali, sulle istituzioni che appartengono al comune, i regolamenti di igiene, di polizia urbana e rurale; la destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali; la costruzione di cimiteri; il concorso del comune all'esecuzione di opere pubbliche; le nuove e maggiori spese e lo storno di fondi da una categoria all'altra di bilancio; i dazi e le imposte da istituire o modificare nell'interesse del comune e i regolamenti per la loro applicazione. Per quanto concerne le competenze della Giunta municipale e del sindaco si rimanda all'introduzione della serie Amministrazione Comunale.


Dettagli unità (18) Dettagli unità

Link: www.archiviedocumenti.it/archivi/?str=29&prg=19