7.7 Catasto e registro


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Il titolo "Catasto e registro" raccoglie sia documentazione relativa alla formazione dei catasti e degli estimi e a disposizioni varie per l'imposizione di varie tasse sulla base degli estimi (es. tassa per i medici e i chirurghi, imposta sull'estimo dei beni mobili), sia documentazione relativa all'ufficio del registro e alla normativa relativa alla bollatura e alla registrazione dei documenti.
Di fatto nella serie sono confluiti, si presume nel corso del precedente intervento di riordino, documenti facenti capo alla sottoserie "Estimo e censo" e alla sottoserie "Ufficio del registro". In considerazione della natura del presente intervento, si è optato per il mantenimento di tale sistemazione della documentazione e, di conseguenza, del titolo apposto sulle buste che la contenevano, dando però conto in sede di descrizione delle singole unità archivistiche, del differente contenuto dei singoli documenti.
Nel corso del 1810 viene disposta la rinnovazione della mappa censuaria. Prima di quella data ci si riferisce ad estimi assimilabili a quelli di epoca veneta, usati come base per varie imposizioni. La formazione degli estimi in epoca veneta era sempre avvenuta in ambito strettamente locale. Ad esclusione dell'estimazione generale del bergamasco disposta nel 1544 dal senato veneto e diretta da tre nobili veneziani che si occuparono di controllare il territorio (1), di noma la formazione o la rinnovazione degli estimi erano disposte dal consiglio generale o dal consiglio di credenza che a tale scopo eleggevano degli estimatori locali incaricandoli del controllo della veridicità delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti circa i propri beni mobili e immobili ("polizze"). L'estimo si poneva innanzitutto come rilevazione della capacità contributiva di ogni abitante. La "cifra d'estimo" o "caratura" risultante, per ogni contribuente, da una serie di calcoli e raffronti fra le varie stime dei beni, serviva come base cui applicare un moltiplicatore di volta in volta stabilito in base all'ammontare dell'imposizione da esigere. Di fatto questo sistema era ancora attivo all'inizio del secolo XIX. Così troviamo i questa serie attestate la raccolta delle polizze e in generale l'attività degli estimatori, l'aggiornamento delle partite d'estimo ("traslati"), l'imposizione di varie tasse da calcolarsi in base all'estimo "volante" (estimo dei beni mobili), o da applicare a volte al solo estimo "dei forestieri" (2) a volte a quello dei solo "originari"(3), come nel caso dell'imposta applicata per pagare il sussidio ai medici e ai chirurghi.
In base alla legge del 24 luglio 1802 la conservazione dei libri d'estimo e dei catasti era affidata al cancelliere censuario (detto anche "cancelliere dell'estimo"). Egli si occupava inoltre della trasmissione alle diverse amministrazioni del distretto delle tabelle relative ai riparti delle diverse rate dell'imposta prediale e di altre imposte e vigilava sul corretto andamento delle operazioni di aggiornamento degli estimi locali.(4)
Il rifacimento della mappa censuaria, avvenuto fra il 1810 e il 1811, si ispirava a criteri più moderni, in particolare per quanto attiene agli aspetti cartografici. I lavori erano diretti dall'Ispettore censuario, alle cui dipendenze operava una squadra di geometri coadiuvati nella rilevazione del territorio da periti locali.
La serie contiene, oltre al carteggio relativo ai lavori di rilevazione dei dati, anche quello con le autorità locali (podestà e cancelliere censuario) circa l'alloggiamento dei geometri e dell'ispettore.
Il codice napoleonico stabiliva l'esistenza del registro come parte integrante della rendita pubblica. In data 17 luglio 1805 venne promulgata la Legge sul registro in seguito alla quale vennero istituiti, con il decreto attuativo del 12 febbraio 1806, gli uffici del registro dislocati in tutto il regno. La legge prevedeva l'iscrizione al registro e il pagamento dei relativi diritti per svariati atti . Venivano considerati non soggetti al registro gli atti e i contratti fatti per scrittura privata o per convenzione verbale, salvo che riguardassero acquisti di dominio, usufrutto, livelli, affitti di beni stabili, decime, rendite e prestazioni perpetue, rendite vitalizie e pensioni, costituzioni o scioglimenti di stabilimenti, tutti casi nei quali il registro era d'obbligo.
A Gandino venne attivato un ufficio del registro in data 1 aprile 1806, ma ancora nel 1807 l'ufficiale del registro non poteva disporre di un locale adeguato tanto da dover chiedere al viceprefetto di intervenire nei confronti dell'amministrazione affinché quest'ultima acquistasse o prendesse in affitto un locale (5). Due anni più tardi l'ufficio venne chiuso (in tale occasione venne stilato un inventario, dal quale risulta che l'ufficio era privo di mobili) e da quella data la documentazione fa sempre riferimento - per la registrazione e la bollatura degli atti e per il pagamento dei diritti sulle ipoteche - all'ufficiale o ricevitore del registro di Clusone. La legge sul registri viene abrogata in data 21 aprile 1814.
L'ultima annualità contiene carteggio relativo al cancelliere censuario. Altra documentazione in "Amministrazione".

(1) Il cosiddetto "estimo dei tre nobili", disposto per verificare la capacità contributiva del bergamasco e ridefinire la distribuzione dei carichi fiscali fra valli, città e "piano", venne ultimato nel 1547.
(2) Erano detti "forestieri" gli abitanti che non possedevano lo status di "originari". Tale status, che in epoche precedenti era posseduto unicamente dai discendenti delle famiglie che originariamente avevano costituito la "vicinia", si otteneva dopo un certo periodo di permanenza nel comune.
(3) Vedi nota precedente.
(4) In particolare venivano periodicamente sollecitati gli "stralci d'estimo", cioè il trasporto, nei registri censuari, sotto il nome dei rispettivi possessori, di quei beni che erano cambiati di proprietà.
(5) Cfr. serie "Catasto e registro", 1807.
Il viceprefetto fa presente all'amministrazione l'opportunità data alle amministrazioni municipali di poter acquistare, con diritto di prelazione, locali di proprietà demaniale.
(a.z.)


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