Deliberazioni consiliari


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Una delle più importanti innovazioni, per quanto concerne il governo dei comuni, è l'elezione dei Consiglieri comunali. In base alla legge comunale e provinciale del 1865, l'elettorato attivo viene esercitato da coloro che hanno compiuto i 21 anni, che godono dei diritti civili e che pagano annualmente le contribuzioni nel comune di residenza. Relativamente al numero dei consiglieri, i verbali qui conservati testimoniano per Casnigo una composizione del consiglio di circa 15 - 16 consiglieri, compresi il sindaco e i due assessori, con una presenza media alle sedute di 8 - 9 persone. Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno, la prima in primavera e la seconda in autunno. Il prefetto può ordinare una sessione straordinaria del consiglio per deliberare su oggetti particolari. Il prefetto ed il sottoprefetto possono intervenire ai consigli, ma non possono concorrere alla deliberazione. Al consiglio sono sottoposte tutte gli enti istituiti nel comune a beneficio della generalità degli abitanti: ad esempio, la Congregazione di Carità è soggetta alla sorveglianza del consiglio comunale, il quale può sempre esaminarne la gestione amministrativa. Sono soggetti all'esame del consiglio anche i bilanci ed i conti della fabbriceria parrocchiale. Per quanto riguarda le sue competenze ordinarie, nella sessione di autunno delibera quanto segue: - elegge i membri della giunta municipale;  delibera il bilancio attivo e passivo del comune e quello degli eventuali enti che gli appartengono, relativamente all'anno seguente; - nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i consiglieri che non siano membri della giunta municipale. Nella sessione di primavera, in particolare, delibera quanto segue: - rivede e stabilisce le liste elettorali; - esamina e approva il conto dell'amministrazione per l'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori. In entrambe le sessioni il consiglio comunale di Casnigo può trovarsi a deliberare sulle seguenti materie: - gli uffici, gli stipendi, le indennità e i salari dei dipendenti comunali; - la nomina, la sospensione ed il licenziamento degli impiegati: maestri e maestre, medico condotto, levatrici, esattore, tesoriere segretario comunale; - l'accettazione o il rigetto di lasciti e donazioni; - i contratti di vario genere, dalle compravendite ai mutui attivi e passivi, all'affitto dei beni comunali; - le azioni da promuovere o sostenere in giudizio; - il servizio sanitario e veterinario; - l'istruzione pubblica e la sistemazione dell'edilizia scolastica; - gli appalti per la manutenzione delle proprietà o pertinenze comunali, come ad esempio le strade; - la realizzazione di opere pubbliche o il concorso alla loro esecuzione; - le nuove e maggiori spese e lo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio; - i dazi e le imposte da istituire o modificare nell'interesse del comune, e i regolamenti per la loro applicazione; - i regolamenti sulla fruizione dei beni comunali; - i regolamenti di igiene, polizia urbana e rurale; - l'armamento e l'abbigliamento della Guardia Nazionale; - la formazione delle liste di leva. Per quanto concerne le competenze della giunta municipale e del sindaco si rimanda all'introduzione generale alla presente Sezione 1859 - 1897.


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