Amministrazione comunale


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Con i precedenti ordinamenti si erano assemblate, come si è fatto notare con l'esposizione della struttura dell'archivio tratta dall'inventario patrimoniale del 1890, materie come l'amministrazione e la contabilità. Nella sezione in oggetto si è fatto riferimento alla classificazione data al momento della protocollazione e si è operata una divisione tra la documentazione della serie in oggetto e quella intitolata Finanza, dove per certi versi compare documentazione non dissimile da quella che ora si trova collocata in Amministrazione comunale. Prova ulteriore ne è il fatto che si sono trovati alcuni fascicoli concernenti la nomina dell'esattore, del commesso esattoriale e alcune vertenze legate all'attività esattoriale o con l'esattore, per malversazioni da lui compiute durante il periodo d'esercizio, o con il comune di Ponteranica, con cui Sorisole aveva formato un consorzio esattoriale; si tratta di documentazione che avrebbe in buona sostanza potuto trovare collocazione in Finanze. Per avere un quadro completo di alcuni stadi della procedura della nomina dell'esattore si dovrà fare riferimento anche a quest'ultima serie. C'è da osservare come Amministrazione e contabilità sia un titolo direttamente desunto dal Capo IV della Legge sull'Amministrazione comunale. La serie contiene innanzi tutto la documentazione che illustra l'attività esecutiva della Giunta municipale e si segnala la presenza nei fascicoli di molte copie o estratti di deliberazioni del consiglio comunale. Nel caso di Sorisole la Giunta municipale era composta da un sindaco e da due assessori eletti dal Consiglio Comunale. Ogni anno la Giunta cambia la metà dei suoi membri che escono d'ufficio, ma sono sempre rieleggibili. Poteri specifici della Giunta sono: la fissazione del giorno di apertura delle sessioni ordinarie del Consiglio comunale e la convocazione delle sedute straordinarie; la nomina e il licenziamento, su proposta del sindaco, dei dipendenti comunali; la deliberazione per l'erogazione di somme stanziate in bilancio per spese impreviste e per lo storno da un articolo all'altro della stessa categoria; la conclusione dei contratti decisi dal Consiglio; la predisposizione dei ruoli delle tasse e degli oneri comunali generali e speciali; la redazione dei bilanci preventivi; al proposta di regolamenti sottoposti al vaglio del Consiglio; la promozione di azioni possessorie. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti. Annualmente rende conto al Consiglio comunale della sua gestione. Il Sindaco è i capo dell'amministrazione comunale e ufficiale di Governo. La sua nomina viene fatta dal Re che lo sceglie nell'ambito del consiglio comunale; dura in carica tre anni e può essere riconfermato se conserva la qualità di consigliere. Il Capo V della Legge n.2248/1865 ne descrive le incombenze in qualità di capo dell'amministrazione comunale e di rappresentante di Governo. Sotto la prima qualifica rientrano i seguenti poteri: spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio Comunale da lui presieduto; convoca la Giunta Municipale da lui presieduta; distribuisce gli affari su cui la Giunta deve deliberare tra i membri della medesima; vigila lo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti; propone materie da trattarsi in Consiglio e in Giunta; esegue le deliberazione del Consiglio e della Giunta; stipula i contratti; provvede all'osservanza dei regolamenti; provvede alle operazioni censuarie, rilascia attestati di pubblica notorietà, stati di famiglia, certificati di povertà; rappresenta il Comune in Giudizio, sia come attore, sia come convenuto e compie gli atti conservatori dei diritti del comune; sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali; può sospendere tutti gli impiegati e salariati del comune riferendone alla Giunta e al Consiglio; assiste agli incanti occorrenti agli interessi del Comune. Come ufficiale di Governo è incaricato sotto la direzione delle autorità superiori: della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governativi; della tenuta dei registri dello stato civile e del registro di popolazione; dell'esecuzione degli atti necessari alla pubblica sicurezza e alla pubblica igiene; della vigilanza sull'ordine pubblico di cui deve tenere informata l'autorità superiore.


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