Taglie e tassazioni dirette


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Le "taglie" o "gravezze" erano imposte dirette di carattere ordinario o straordinario, fissate dallo stato o dai singoli enti territoriali; tale differenziazione andrà peraltro sfumando col tempo dato il ruolo sempre maggiore degli enti intermedi nella riscossione delle imposte decretate dallo stato. Pertanto la misura secondo cui ciascun suddito del Dominio era chiamato a contribuire alle taglie era calcolata in un primo tempo sulla base degli estimi generali, e in una seconda fase sulla base degli estimi dei singoli comuni (cfr. scheda serie 1.19).
Lo statuto della Val Gandino del 1435 contiene un solo capitolo riguardante l'esazione degli oneri fiscali: la rubrica 26 stabilisce che i beni posseduti a qualsiasi titolo dagli abitanti dei comuni della valle siano soggetti agli oneri fiscali imposti "propria auctoritate" dalla Valle e dai singoli comuni, cioè per le necessità interne all'amministrazione delle realtà locali; non vi è alcun riferimento al rapporto con l'esazione fiscale operata dallo stato. Il capitano Da Lezze ricordava, inoltre, che la Valle imponeva ogni tre mesi una taglia di L. 740 "per sodisfar le gravezze così ordinarie come estraordinarie della valle alli ss.ri Lupi per privilegii de suoi antichi e per loro meriti", e che per soddisfare le spese sia ordinarie che straordinarie imponeva taglie per mille e più scudi all'anno (1).
La serie si compone di sette unità riguardanti la deliberazione di taglie da parte del consiglio degli anziani, la ripartizione delle stesse fra i comuni e la successiva riscossione da parte del tesoriere di Valle.


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