Giudice conciliatore


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L'ufficio di conciliazione, istituto del periodo post unitario, era presente in ogni comune con competenze sul territorio comunale in cui aveva sede. Il comune aveva l'obbligo di provvedere alle spese per il funzionamento di tale ufficio relativamente alla manutenzione dei locali, l'arredo, l'illuminazione, il riscaldamento, la pulizia, il materiale di cancelleria ma anche di mettere a disposizione personale addetto come il cancelliere e i messi di conciliazione.
Il giudice conciliatore e il vice-conciliatore erano magistrati onorari il cui ufficio veniva svolto gratuitamente
Potevano essere eletti all'ufficio di conciliatore o vice conciliatore (3) tutti i cittadini maggiori di 25 anni residenti nel comune che fossero senatori o deputati, laureati, procuratori, avvocati, notai, farmacisti, diplomati presso i licei o presso istituti tecnici o coloro che avevano la patente per l'insegnamento elementare di grado superiore; coloro che erano stati magistrati, cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici del pubblico ministero, impiegati civili, ufficiali dell'esercito e della marina; professori di liceo, istituti tecnici, ginnasi, scuole tecniche, scuole normali, i consiglieri provinciali e i membri elettivi della giunta amministrativa; coloro che erano stati sindaci, consiglieri provinciali, membri della giunta amministrativa o segretari comunali, gli elettori comunali che pagavano 100 L di imposta. Le cariche erano invece incompatibili con quelle di magistrato, di funzionario addetto alla pubblica sicurezza in attività di servizio (2). Nel mese di agosto di ogni anno la giunta comunale formava una lista di eleggibili che veniva pubblicata nell'albo pretorio del comune e vi restava affissa fino al 10 di settembre. I reclami, relativi alle esclusioni e alle nuove iscrizioni, dovevano essere prodotte avanti al consiglio comunale entro 10 giorni dal termine dell'affissione (3). Una volta che la liste era diventata esecutiva, non oltre il 20 novembre, veniva inviata al procuratore generale ed al primo presidente della Corte d'appello, la lista non poteva essere modificata se non per la revisione annua.
Il giudice conciliatore e il viceconciliatore erano nominati dalla Corte d'Appello con mandato di tre anni con possibilità di conferma ma non eranp eleggibili a consigliere comunale nel comune in cui esercitavano le loro funzioni.
Il giudice conciliatore aveva funzione conciliativa e contenziosa in materia civile, era competente per cause relative a beni mobili di valore non elevato e nelle cause relative all'uso dei servizi condominiali.
Le funzioni di cancelliere erano svolte normalmente dal segretario comunale o da altro operatore amministrativo del comune; l'esercizio di tale funzione era autorizzato dal presidente del Tribunale. Il cancelliere redigeva i verbali di causa, sottoscriveva i provvedimenti del giudice, autenticava copie di atti depositati in cancelleria, provvedeva alla tenuta dei registri regolamentari e formava i fascicoli dei procedimenti.
Il messo di conciliazione autorizzato dal Tribunale aveva compiti d'ordine e funzioni di notifica e di esecuzione coattiva, compilava il registro cronologico degli atti notificati e dei relativi diritti; le funzioni di notificazione erano relative agli atti di competenza dell'ufficio di conciliazione ma con delega del pretore il messo poteva notificare anche altri atti per motivi d'urgenza a persone residenti nel territorio comunale; le funzioni di esecuzione coattiva comprendevano anche le notificazioni di ingiunzioni, esecuzioni di pignoramenti, notifiche al pubblico di vendite di beni pignorati ed erano relative a riscossioni di entrate patrimoniali dello Stato, di comuni e province o altri enti pubblici, a proventi di servizi pubblici, tasse e tributi.***Le 13 unità del titolo documentano l'attività del giudice fra l'Unità e la fine del secolo.

Nessuna unità

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