Beni comunali


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Per effetto della legge 16 aprile 1839 viene dichiarato che boschi e pascoli (vedi anche 3.1.9 Boschi) ricadono nella categoria dei "terreni incolti", ogni amministrazione dovrà valutare le necessità di conservazione e le contrapposte necessità di vendita. Tra 1844-1845 (1) il comune pose in vendita enfiteutica, mediante asta, 363 lotti di terreno incolti con l'opzione di 201 lotti agli abitanti ed estimati di San Pellegrino. Dopo gli anni cinquanta dell'800 il comune venderà altri beni incolti ma dai dati d'archivio non è possibile verificare la lottizzazione di vaste aree di territorio comunale come quella verificata nel 1844-1845. Gran parte della documentazione successiva concerne l'affrancazione o liberazione dal canone enfiteutico stipulato in quella locazione e l'acquisizione da parte dell'utilista del bene a titolo definitivo.
Dall'inventario del 1890 (2) si rileva che il comune possedeva 29 terreni soprattutto destinati al pascolo e al bosco.
Dall'inventario si desume anche che il comune aveva dei capitali dati ad interesse a privati mediante atti ipotecari, per un valore di L. 2000. Il comune possedeva anche un fabbricato (3) ad uso ufficio e scuole comunali. I beni comunali venivano gestiti dal comune mediante contratti di livello (4) e posti al pubblico incanto. La conduzione di tali immobili veniva aggiudicata a favore del miglior offerente. Prima di poter fare delle offerte i partecipanti all'asta dovevano lasciare un deposito pari al 10% del valore di stima dei singoli beni immobili. Spettava all'autorità superiore l'approvazione del processo verbale dell'asta. Gli stabili da porre a livello potevano essere messi all'incanto tutti assieme o uno per volta. Il deliberatario doveva autenticare con la propria firma l'atto dell'incanto ed i capitoli normali, dimostrando di conoscerli e di conoscere pure l'entità e la località dei beni enfiteutici da lui deliberati.
Il titolo contiene anche il carteggio tra il comune e la Delegazione provinciale in merito al trapasso dei livelli comunali (5) a cui la Delegazione doveva dare l'approvazione. In alcune unità (6) il trapasso del livello comunale è fra privati.


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