Calcatori dei confini


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Gli statuti quattrocenteschi del comune prevedevano la nomina, alla fine di dicembre e alla fine di giugno, di cinque calcatori, uno per ogni contrada del comune di Gandino, incaricati di ispezionare (calcare) i confini del territorio comunale e i confini dei beni del comune, segnati da cippi o da incisioni su affioramenti rocciosi. Oltre che per le necessità interne alla vita delle comunità -come la tutela del patrimonio boschivo, soggetto ad usurpazioni, o l'iscrizione delle proprietà private all'estimo di uno o dell'altro comune limitrofi- la verifica dei confini comunali era imposta da una norma dello statuto del Comune di Bergamo che responsabilizzava il comune rurale alla denuncia dei fatti di sangue avvenuti nel proprio territorio, alla consegna ai magistrati cittadini del colpevole entro cinque giorni dalla scoperta dell'evento, ed al versamento della sanzione di 100 lire allo scadere di quel termine.
Le norme statutarie di Gandino non fanno esplicito riferimento alla redazione di documenti relativi alle ispezioni compiute dai calcatori; certamente, data anche la loro frequenza, esse erano in gran parte affidate alla conoscenza diretta degli abitanti del luogo. Vi erano però anche atti ufficiali che potevano essere utilizzati come termini di riscontro, come le calcazioni dei confini disposte dal Comune di Bergamo, risalenti fino al XIV secolo (cfr. serie 1.30 Processi civili con enti). In effetti, di tanta attività periodica di verifica si è conservata una quota di documentazione estremamente ridotta: tre pezzi relativi alla ricognizione dei confini comunali nel sec. XV (peraltro in copia), e tre relativi alla verifica dei beni comunali nel 1564 e 1567, oltre ad alcuni più tardi di minore rilievo, per un totale di 12 unità.


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