Censi, livelli, mutui e prestiti


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In questa serie confluisce tutta la documentazione concernente la sottoscrizione di prestiti in denaro con interessi istituzionalizzati sotto forma di contratti di censo o di livello more veneto. Essi venivano concessi sempre contro garanzie reali prevalentemente immobiliari, con precise cautele e l'intervento aggiuntivo di garanzie personali sotto forma o fideiussione. Il contenuto giuridico dei livelli presi in considerazione è ben diverso da quello originario di affittanza agraria ed il congegno del livello permane come cornice a qualificare veri e propri contratti di prestito in denaro (1). Nelle forme indicate in questo sotto titolo, il livellario o censuario, nella necessità di ottenere un finanziamento, attraverso una vendita fittizia, trasferisce il dominio diretto di un fondo al livellante o censuante; questi retrocede il dominio utile del fondo stesso al livellario, o censuario, che si impegna a corrispondere un canone annuo. Tale interesse sul prestito, in media del 5% sul prezzo di vendita, veniva chiamato per l'appunto censo, quando seguiva i dettami della Bolla di Papa Pio V del 19 gennaio 1568 (2), livello quando si ottemperava alle leggi venete. Nel livello more veneto, che favorisce il livellante, il livellario obbligava in via sussidiaria tutti i propri beni, eventualmente ponendo la garanzia di un fideiussore, e, a differenza del censo, continuava a pagare il canone dovuto anche se il fondo periva (3). In entrambe le forme i canoni potevano essere perpetui o a tempo determinato, affrancabili secondo lo schema della retrovendita fatta dal livellante al livellario o dal censuante al censuario, di modo che il debitore riacquistava la proprietà che aveva ceduta in garanzia. Particolarmente interessante il caso in cui il contratto di livello diviene lo strumento per sostenere l'onere della distribuzione alla popolazione di generi alimentari: a seguito dell'adunanza del 10 aprile 1783, il maggiore consiglio della comunità di Sorisole elegge due deputati con l'incarico di reperire duemila scudi per l'acquisto e la successiva dispensa di grano e farina di melgotto, a causa della carestia; con editto del podestà di Bergamo Morosini Francesco in data 5 maggio viene decretato che la Misericordia possa gravarsi presso un capitalista per la somma di seimila scudi, impegnando i fondi di proprietà nella costituzione di un livello riscattabile in cinque anni con l'interesse annuo del 5% (4). Ove possibile si è cercato di ricostruire i fascicoli nell'ordine presumibilmente adottato in seguito alla nuova legislazione sulle ipoteche, il Regio decreto 29 marzo 1806 n. 31 sull'istituzione dell'ufficio delle ipoteche, che obbligava all'iscrizione ipotecaria dei fondi dati in garanzia all'atto della stipulazione dei contratti, a partire dal giorno in cui sarebbe stato attivato l'ufficio suddetto (5). In taluni casi si troverà perciò un fascicolo costituito dal contratto, dalle iscrizioni ipotecarie, da ricevute di pagamenti ed eventualmente da carteggio con le autorità superiori; il più delle volte rimane il singolo contratto originario di censo o livello, nella maggioranza dei casi a favore della Misericordia, oppure talune domande di iscrizioni ipotecarie presso l'Ufficio delle ipoteche. La documentazione successiva, prodotta dalla Congregazione di carità, concerne in particolare il momento dell'affrancazione di contratti di livello precedentemente stipulati, o del saldo di capitali prestati a mutuo, ma anche la stipulazione di nuovi contratti di mutuo (6) ed il carteggio preparatorio. Per ottenere un capitale a prestito dalla Congregazione, il mutuatario doveva rivolgere all'ente una domanda corredata da titoli di garanzia reali o personali; la Congregazione, ottenuta l'autorizzazione dall'autorità tutoria, deliberava la concessione del credito; in seguito alla stipulazione del contratto, veniva formalmente richiesto all'ufficio centrale delle ipoteche di Bergamo l'iscrizione ipotecaria dei beni posti a garanzia dal mutuatario e/o dal fideiussore. Eventuali rinnovi verbali del contratto o morosità nei pagamenti implicavano successive richieste di iscrizioni ipotecarie. I fascicoli personali conservati sotto il titolo di "capitali affrancati" contengono in linea di massima il contratto certificante il prestito, in copia o estratto, domande di iscrizioni ipotecarie o di rinnovo delle medesime da parte della Congregazione, dichiarazioni di riconoscimento di debito verso l'ente rilasciate dai mutuatari.


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