Patrimonio


Contenuto
La serie è costituita da 7 sottoserie: Carteggio per patrimonio, Successioni, Compravendite, Affittanze, Censi livelli mutui e prestiti, Servitù, Piante, Manutenzione fabbricati. La prima organizzazione normativa di rilievo degli stabilimenti di beneficenza pubblica è incorporata nel r. d. 25 novembre 1808 n. 345. Nel capitolo II viene sancito l'obbligo di affittare tutti i beni fondiari di proprietà delle pie istituzioni (art. 1), in caso di vendita, permuta o livello perpetuo, cioè di alienazione definitiva, è necessaria l'autorizzazione della Prefettura. Tale procedura consiste nella presentazione del rapporto della Congregazione, in cui sono esposte le ragioni della vendita, nella proposta e nella stima dei fondi da alienare con indicazione delle modalità che meglio potranno garantire l'indennità del luogo pio contraente. Nel caso si tratti di vendita o di livello è necessario procedere con l'esperimento dell'asta e con i dovuti accertamenti per le fideiussioni. Nei contratti di permuta occorre produrre un conto di confronto dei fondi oggetto del contratto. Tali norme per le stime vengono prescritte nei diversi dipartimenti e luoghi dal ministro dell'interno (art. 14). Il capitolo terzo della legge prescrive le norme da osservarsi per l'impiego dei capitali e per la misura dell'interesse che dovrà essere rispettivamente pagato e riscosso su capitali fruttiferi attivi e passivi (artt. 15-17). Nel medesimo capitolo viene disposto, a proposito della gestione dei capitali fruttiferi che senza l'autorizzazione del governo le somme ricavate non possono essere convertite in pagamenti di debiti provenienti dall'amministrazione corrente a cui si deve far fronte esclusivamente con le rendite approvate nel bilancio (art. 18). La durata dell'impiego dei capitali non può oltrepassare il decennio. Le disposizioni sul patrimonio da parte del Governo Lombardo Veneto non mutano sostanzialmente segno: rimane l'obbligo della locazione dei fondi e viene precisato che le locazioni non debbano superare il limite dei quindici anni e possano essere deliberate dopo regolare esperimento d'asta. Permane l'obbligo di ottenere l'autorizzazione per ogni alienazione. Ugualmente controllata è la concessione di contrarre debiti (1). Nell'ambito della successiva legge sull'amministrazione delle opere pie (3 agosto 1862 n. 753), vengono sottoposti all'approvazione della deputazione provinciale tutti i contratti di acquisto o di alienazione di immobili, accettazione o rifiuto di lasciti o doni e allo stesso modo tutte le deliberazioni che importano la trasformazione o la diminuzione di patrimonio o che impegnano le opere pie in liti che non riguardano l'esazione di rendite. Sostanzialmente rimangono immutate le procedure di alienazione dei beni immobili. Nessuna innovazione in questo argomento si ha con la legge 17 luglio 1890 n. 6972.

Nessuna unità

Link: www.archiviedocumenti.it/archivi/?str=1004&prg=19