Cassa Mutua Coltivatori Diretti (1945 - ?), Mornico al Serio


Tipologia: Ente (Ente di assistenza e beneficenza)

Sede: Mornico al Serio

Profilo storico-biografico: Con legge 22 novembre 1954 n. 1136 viene resa obbligatoria l'assicurazione per malattia per i proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari che si occupano della coltivazione dei campi e del governo del bestiame. L'assicurazione è estesa anche ai nuclei familiari che lavorano nei fondi o sono a carico del coltivatore. L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione si faceva mediante l'iscrizione in appositi elenchi nominativi comunali. Agli iscritti alle liste (coltivatori e familiari) spettava l'assistenza sanitaria generica a domicilio e in ambulatorio, assistenza ospedaliera, assistenza sanitaria specialistica, diagnostica, assistenza ostetrica. In ogni comune veniva istituita una Cassa Mutua Comunale dei Coltivatori Diretti per l'erogazione delle prestazioni mediche. In ogni provincia era altresì istituita una Cassa Mutua Provinciale, queste erano riunite in una Federazione Nazionale delle Casse Mutue. La Federazione Nazionale aveva compiti regolatrici dell'attività e della gestione delle Casse Mutue Provinciali, con particolare attenzione al coordinamento e alla solidarietà nell'ambito nazionale. Questi organi hanno personalità giuridica di diritto pubblico (1) ed erano sottoposte alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. I coltivatori diretti del comune, riuniti in assemblea eleggevano ogni tre anni il Consiglio direttivo della Cassa Mutua, composto da 15 membri. Questa assemblea si riuniva una volta l'anno in via ordinaria (2), entro il 31 marzo, per ascoltare la relazione del Consiglio direttivo sull'attività svolta. Il Consiglio direttivo eleggeva un presidente e un vice presidente. Compiti del Consiglio direttivo approvava il conto preventivo e consuntivo della Cassa Mutua Comunale, fissava le modalità di erogazione dell'assistenza, deliberava (3) su ogni argomento proposto dal Presidente o dal Comitato di Gestione. Il controllo sulla gestione della Cassa Mutua Comunale era effettuato da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e tre supplenti. I componenti del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale rimangono in carica tre anni e potevano essere sostituiti in caso di decadenza o di dimissioni. Il Comitato di gestione della cassa Mutua Comunale era composto dal presidente, vice presidente e da tre componenti eletti dal Consiglio direttivo. Il comitato di gestione doveva regolare il funzionamento locale dei servizi sanitari ed eventualmente farmaceutici, predisporre i conti preventivi e consuntivi, adottare i provvedimenti amministrativi necessari nell'interesse delle mutue. Il presidente aveva la rappresentanza legale della Cassa Mutua e ne sovrintende il funzionamento, per coadiuvarlo il Consiglio direttivo nomina un segretario (4). Al finanziamento dell'ente si provvedeva mediante un contributo annuo a carico dello stato per ogni coltivatore assistito o familiare; con un contributo a carico delle aziende condotte da coltivatori diretti soggetti alle assicurazioni; con un contributo annuo per ogni coltivatore diretto o familiare; con una eventuale quota integrativa da stabilirsi dalla Cassa Mutua Comunale per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria.

Note: (1) Unità 13.1-1. (2) In via straordinaria quando lo richiedeva un terzo dei componenti dell'assemblea o la maggioranza del Consiglio. (3) Le deliberazioni erano sottoposte all'approvazione della Cassa Mutua Provinciale. Diventavano esecutive allorquando non fosse pervenuta una comunicazione sospensiva o contraria da parte dell'organo tutorio entro trenta giorni dalla spedizione. (4) Poteva non essere iscritto alla Cassa Mutua Comunale.


Complessi archivistici:
Link: www.archiviedocumenti.it/archivi/?prg=97&pro=13