Congregazione di Carità di Casnigo ([1803]-[1937]), Casnigo


Tipologia: Ente (Ente di assistenza e beneficenza)

Sede: Casnigo

Profilo storico-biografico: Si apprende da una relazione del 9 novembre 1861 a firma dell'Ufficio di Amministrazione sull'origine dell'Opera Pia Misericordia di Casnigo e sulla sua gestione che non è conosciuta la data della fondazione dell'istituto, non esistendo alcuna testimonianza scritta. "Sembra sia stata istituita in epoca remota, il cui reddito primario si riteneva la metà dell'attuale, che susseguentemente aggiunto il legato Ruggeri come notoriamente si crede sul principio del secolo corrente, raggiunse la presente cifra di capitale avendo ereditato più case e fondi cioè italiane lire 58337.20" (1). Per quanto riguarda l'amministrazione sino ad allora attuata viene detto che "non si conosce alcuna vicenda, soltanto per notizie si sa in riguardo all'amministrazione che anteriormente al presente secolo venne governato more veneto col suo sindaco a capo di amministrazione coi rispettivi consiglieri, in seguito come prescrissero le leggi del regime italico, che fu come presentemente cioè un presidente ed i suoi membri credesi in numero di sei. Posteriormente ancora nel regime austriaco fu istituito un solo amministratore e furono tre. Dal 1838 circa al 1844 resse il signor Giuseppe Ruggeri; dal 1845 al 1856 il signor Giuseppe Magnani e finalmente dal 1857 a tutto agosto 1861 fu amministratore lo zelantissimo signor Giovanni Bonandrini. L'amministrazione è stata tenuta a seconda delle ingiunzioni del governo prescritte ed usate in tutto il Lombardo Veneto "Questa amministrazione non può porgere alla Superiorità maggiori delucidazioni, stante che in ufficio come si è detto titoli né memorie antiche di sorta alcuna, i quali si ritengono smarriti"(2). Nel proemio dello statuto organico della Congregazione di carità del 1886 si conferma che "Il patrimonio dei poveri attualmente amministrato dalla Congregazione di carità pel disposto della legge 3 agosto 1862 n. 753 è d'antichissima ed in parte ignota origine, constando dai registri lasciati dalle presenti amministrazioni, l'ultima delle quali sotto il cessato governo austriaco - chiamato Pio istituto Elemosiniere - che il detto patrimonio esisteva anteriormente all'anno 1733 "la riconoscente tradizione dei poveri beneficati ed i registri di amministrazione ricordano e mettono in chiaro i seguenti fatti, che a perpetua memoria qui si ripetono. Fuvvi una testamentaria disposizione di un certo sacerdote don Salvatore Marco Giorni, che lasciò un capitale per l'istruzione dei giovanetti poveri del comune. Ad essa fanno seguito allo stesso scopo di certi Giò Battista Angeli e di Giovanni Andrea Bettinaglio". Ad onore del fondatore la detta Pia istituzione fu sempre chiamata e si chiama tuttora Legato Giorgi" (3). I capitoli dello statuto illustrano l'organizzazione amministrativa dell'istituto: la Congregazione era amministrata da un presidente e quattro membri che formavano il Comitato amministrativo; essi venivano eletti dal consiglio comunale. Il presidente rimaneva in carica un quadriennio e non poteva essere rieletto più di una volta senza interruzione. Gli altri membri erano nominati per lo stesso periodo di tempo, si rinnovavano ogni anno per un quarto e non potevano essere rieletti senza interruzione più di una volta. Chi era nominato in surrogazione straordinaria rimaneva in carica per quanto avrebbe dovuto rimanere colui che veniva sostituito. Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non intervenivano per tre mesi consecutivi alle sedute erano da considerarsi decaduti. La decadenza era pronunciata dalla Congregazione e il prefetto la poteva promuovere. Il presidente doveva spedire gli avvisi per le convocazioni delle adunanze che presiedeva e dirigeva, provvedeva all'esecuzione delle deliberazioni e stipulava i contratti, curava la trascrizione degli atti, la rinnovazione delle ipoteche, la riscossione delle entrate, sovrintendeva alla tenuta degli inventari, dei documenti relativi ai beni, dei titoli e il normale andamento degli affari, provvedeva alla verifica di cassa e alla compilazione dei verbali relativi, verificava che il tesoriere presentasse entro il tempo utile il conto, in caso contrario procedeva alla compilazione d'ufficio, sospendeva, in caso di necessità gli stipendiati, salvo poi riferirne alla prima adunanza alla Congregazione, curava i depositi, richiedeva per l'ente il gratuito patrocinio e la sua rappresentanza in giudizio, nei casi d'urgenza prendeva delle decisioni urgenti di cui poi riferiva al consiglio. Le Congregazioni di carità erano legali rappresentanti dei poveri del comune; erano destinatarie delle disposizioni testamentarie in cui non si sia specificato l'uso a favore di qualche categoria di persone; promuovevano l'assistenza e la tutela di orfani, minorenni abbandonati ecc. L'assistenza pubblica prevedeva l'assistenza sanitaria ai poveri, la distribuzione gratuita di medicinali, il mantenimento dei mentecatti poveri, il mantenimento degli indigenti inabili al lavoro, degli orfani e dei minori abbandonati, l'assistenza a varie categorie di malati.

Note: 1. Vedi unità 8.1-1 n. 1 2. Vedi unità 8.1-1 n. 1 3. Vedi unità 8.1-1 n. 1


Complessi archivistici:
Link: www.archiviedocumenti.it/archivi/?prg=8&pro=3