Ufficio del Genio Civile (1859 -1977), Bergamo


Tipologia: Ente (Ente pubblico territoriale)

Sede: Bergamo

Profilo storico-biografico: L'Ufficio del Genio Civile era costituito dal complesso dei funzionari tecnici che, sotto la direzione del Ministero dei Lavori Pubblici, provvedeva alla progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche di competenza dello Stato e alla vigilanza tecnica delle opere eseguite da enti locali e anche da enti diversi e privati. In origine, durante il regno Sardo Lombardo, nel 1859, il Reale Corpo del Genio Civile sottoposto al Ministero degli Interni e successivamente, dopo l'Unità di'Italia, al Ministero dei Lavori Pubblici. Con legge del 5 luglio 1882 n. 874 venne determinato l'assetto definitivo del Genio civile e le funzioni specifiche: rappresenta l'organo esecutivo dello Stato per le opere pubbliche, con compiti di sorveglianza e controllo dei lavori in concessione a consorzi; ha sede in ogni capoluogo di provincia e viene diretto da un ingegnere capo; esercita l'alta sorveglianza per conto del Ministero. L'assetto degli uffici del Genio civile venne regolato dapprima tramite il T.U. sull'ordinamento del Genio civile, approvato con R.D. 3 settembre 1906 n. 522, poi con R.D. 2 marzo 1931 n. 287. Con quest'ultimo provvedimento gli uffici ordinari del Genio civile vennero divisi in sezioni a cui corrispondevano determinati rami di servizio: 1° Servizio generale; 2° Derivazioni acque e linee elettriche ecc.; 3° Opere idrauliche; 4° Bonifiche; 5° Opere stradali; 6° Opere marittime; 7° Opere edilizie; 8° Opere e servizi speciali dipendenti da pubbliche calamità. Le competenze del Genio Civile furono oggetto di progressivo decentramento nel corso degli anni successivi; nel 1945 furono istituiti provvisoriamente i Provveditorati regionali alle Opere Pubbliche. Tale decentramento venne definitivamente attuato con D.P.R. 30 giugno 1955, n.1543. Da allora in poi gli Uffici provinciali del Genio civile dipesero gerarchicamente e funzionalmente dai Provveditorati. Con i D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 (1) e 24 luglio 1977 n. 616 fu definito il passaggio di parte delle competenze del Genio civile alle regioni (con l'eccezione delle funzioni svolte dagli uffici speciali, delle funzioni in materia di opere marittime e di un numero limitato di altri servizi). In particolare con gli artt. 87 e 88, furono trasferite alle Regioni, a far data dal 1° gennaio 1978, tutte le competenze residue dello Stato in materia di lavori pubblici ("viabilità acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale"). Rimasero di competenza statale soltanto "l'esecuzione di opere concernenti i servizi, il demanio ed il patrimonio dello Stato, l'edilizia universitaria nonché la costruzione di alloggi da destinare a dipendenti dello Stato per esigenze di servizio", oltre ad alcuni Uffici speciali del Genio civile. In particolare tra i compiti dei Provveditorati vi era quello del ricevimento delle denunce di opere in cemento armato normale e precompresso e di strutture metalliche (legge 5 novembre 1971, n. 1086, "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica"). Tale normativa è ora confluita nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Note: (1) http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ibc-cms/cms.item?munu_str=0_1_0&numDoc=8&flagview=viewItemCaster&typeItem=2&itemRef=IT-ER-IBC-037006-011-046; http://www.regione.liguria.it/archivi/archivio-allegati/doc_download/6110-uffici-del-genio-civile-di-genova-e-savona.html. Il D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8, in particolare, concerne il "trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici", interessando quindi l'Ufficio del Genio civile e il Provveditorato alle opere pubbliche. La maggior parte delle competenze trasferite nel 1972 si riferisce, in particolare, alle opere pubbliche realizzate ai sensi di importanti leggi che, con le successive modifiche e integrazioni protrattesi sino all'inizio degli anni Settanta, diedero impulso alla ripresa dell'economia e delle opere pubbliche in Italia dopo la seconda guerra mondiale. Le opere di competenza residua dello Stato, invece, riguardarono tutti i lavori o le concessioni concernenti territori o beni demaniali: opere idrauliche compresa la polizia fluviale, opere di edilizia demaniale, concessioni per derivazioni di acque pubbliche e costruzione di impianti elettrici e idroelettrici. Erano competenze residue dello Stato in base al decreto del 1972 anche le opere dipendenti da danni bellici e da pubbliche calamità di notevoli dimensioni.


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