Ente Comunale di Assistenza (1937-1985), Pognano


Tipologia: Ente (Ente di assistenza e beneficenza)

Sede: Pognano

Profilo storico-biografico: L'attività dell'Ente comunale di Assistenza di Pognano è perfettamente inquadrato nell'ambito della legge del 3 giugno 1937 n. 847. Non esistono particolari specificità e la sua attività continua nel solco tracciato dalla precedente Congregazione di carità che tanto che appunto dalla data sopra scritta sostituisce (1). In questo nuovo ente erano confluite anche le competenze degli Enti Opere Assistenziali (2). L'ente comunale di Assistenza è ente morale di carattere pubblico autarchico. Il suo patrimonio era costituito principalmente da quello della soppressa Congregazioni di Carità e da quello di tutti gli enti amministrati. Lo scopo dell'ente era quello di assistere gli individui e le famiglie bisognose mediante l'erogazione di sussidi in denaro, medicinali, generi alimentari, fornitura di combustibile, ecc. L'ECA era amministrata da un Comitato amministrativo presieduto dal podestà (che ne era il presidente), da un rappresentante dei Fasci di Combattimento, dalla Segretaria del Fascio Femminile, da rappresentanti delle associazioni sindacali. Questi sono nominati dal Prefetto in base a terne presentate dalle associazioni sindacali legalmente riconosciute del territorio di cui fa parte il comune; devono appartenere al comune; durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. L'ECA provvedeva al raggiungimento dei suoi fini attraverso: le rendite del suo patrimonio, quelle delle istituzioni che esso amministra; con le somme erogate dallo stato (3); con elargizioni provenienti dal comune, provincia o altri enti. Nell'art. 7 della legge del 1937, n. 847, si stabiliva inoltre che tutte le istituzioni di beneficenza presenti nel comune che avessero in comune con l'ECA il medesimo fine di assistenza immediata, generica e temporanea, fossero fuse con esso. Nel dopoguerra il Comitato amministrativo tornò ad essere eletto dalla Giunta Municipale e i membri duravano in carica quattro anni. Le norme che regolavano l'eleggibilità degli amministratori erano uguali a quelle dei consiglieri comunali, fatta eccezione per ecclesiastici e ministri di culto. Il controllo sulle deliberazioni dell'ente era svolto, come prevede l'art. 130 della Costituzione, da un organo regionale di controllo. Il segretario comunale, tranne nei comuni di maggiori dimensioni, era anche il segretario dell'ente. La creazione nel 1972 delle Regioni comporta l'assegnazione agli ECA di fondi da parte delle Regioni e non più dallo Stato. Con il D. P. R. 24 luglio 1977 n. 616 l'ECA venne soppressa; le sue attribuzioni e le funzioni di assistenza e beneficenza vennero trasferite ai comuni con contabilità separata. I beni provenienti dagli enti soppressi mantennero, obbligatoriamente, la loro destinazione assistenziale

Note: (1) Art .5 Legge 1937, n. 842: l'Ente comunale di assistenza ha tutte le attribuzioni che sono assegnate dalle leggi vigenti alla Congregazione di carità, intendendosi sostituito in qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione l'Ente comunale di assistenza alla Congregazione di carità. (2) Si tratta di enti privi di personalità giuridica, fondati presso ogni Federazione provinciale dei fasci di combattimento e messi alle dipendenze del segretario del Partito Nazionale Fascista. Questi enti organizzavano la distribuzione di doni in occasione delle festività, gestivano colonie permanenti, assistevano i lavoratori. (3) Il Ministero dell'interno all'inizio di ogni esercizio finanziario, divideva le somme da erogare tra le varie province, il Prefetto doveva poi distribuire tra i comuni della provincia, in egual misura, la somma, ibidem.


Non sono disponibili maggiori dettagli sul complesso archivistico.
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