Congregazione di Carità (1907-1934), Morengo


Tipologia: Ente (Ente di assistenza e beneficenza)

Sede: Morengo

Profilo storico-biografico: Con il decreto del 21 dicembre 1807 furono istituite in ogni Comune le Congregazioni di Carità con lo scopo di unificare sotto un'unica amministrazione gli enti di beneficenza comprese le antiche Misericordie e altre Opere Pie. Con la Restaurazione (1817), periodo nel quale il governo Lombardo Veneto opera un'inversione di marcia completa, le Congregazioni di carità vengono soppresse (decreto 13 ottobre 1819) e le singole opere pie (genericamente indicate come stabilimenti) vengono ripristinate nella loro autonomia. Gli amministratori di questi Luoghi pii, dipendono direttamente dalla Deputazione provinciale, dalla Congregazione provinciale, e dal governo. Gli amministratori hanno diritto ad uno stipendio congruo, ma la legge comunque favorisce coloro che decidono di assumere gratuitamente l'incarico. Le Congregazioni di carità erano persone giuridiche pubbliche (1) e enti autarchici istituzionali (2); potevano ricevere beni sia per donazione che per successione; potevano amministrare altre opere pie; erano legali rappresentanti dei poveri del comune; erano destinatarie delle disposizioni testamentarie in cui non si sia specificato l'uso a favore di qualche categoria di persone; promuovevano l'assistenza e la tutela di orfani, minorenni abbandonati ecc. L'assistenza pubblica prevedeva l'assistenza sanitaria ai poveri, la distribuzione gratuita di medicinali, il mantenimento dei mentecatti poveri, il mantenimento degli indigenti inabili al lavoro, degli orfani e dei minori abbandonati, l'assistenza a varie categorie di malati (3). Con l'unità d'Italia l'amministrazione delle opere pie viene regolamentata con legge 3 agosto 1862 n. 753. Dopo aver definito l'opera pia come istituto di carità e di beneficenza avente in tutto o in parte come fine il soccorso e di assistenza alle classi meno agiate "tanto in istato di sanità che di malattia" (art. 1), vengono definite le norme sull'amministrazione (artt. 4-13), sulla tutela (artt. 14-18)e sul controllo (artt. 19-25). All'art. 26 viene sancito che in ogni comune dello stato vi sarà un Congregazione di carità. Le Congregazioni saranno composte da un presidente e quattro membri nei comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti; da otto membri e un presidente in tutti gli altri. Di tale collegio potrà far parte il benefattore, esecutore di un dono o un lascito, o la persona da esso delegata (art. 27). Le Congregazioni di carità amministrano tutti i beni destinati genericamente a favore dei poveri per legge fatta eccezione per il caso in cui nell'atto di beneficenza di un singolo, non venga citata disposizione in favore di alcuna amministrazione od opera pia: in questo caso il consiglio comunale, a beneficio dei cui abitanti il lascito viene fatto, potrà istituire un'amministrazione speciale seguendo le norme dell'art. 4 e 28 (art. 28). Il regolamento di attuazione viene emanato il successivo 27 novembre con il r. d. n. 1007. Con la legge 17 luglio 1890 n. 6972 lo Stato, andando in direzione opposta ai principi affermati con la legge del 1862, sancisce il principio del pubblico interesse nella beneficenza, opera modifiche agli scopi delle singole opere, amplia la sua sfera di attività alla gestione del patrimonio e delle rendite, aumentando i controlli governativi e per contro accrescendo la responsabilità degli amministratori. La legge eleva in enti pubblici le Opere pie denominate con r. d. 30 dicembre 1923 n. 2841 Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. La pubblicizzazione delle Ipab comporterà solamente il loro controllo e coordinamento da parte dello Stato; verranno altresì conservate la volontà dei fondatori, gli organi amministrativi previsti dagli statuti, il patrimonio e i fini da perseguire. Cambia la composizione del comitato amministrativo formato ora da 5, 9 o 13 membri di cui 3, 5 o 7 nominati rispettivamente dal sottoprefetto e dal consiglio comunale. Il presidente viene eletto in seno al consiglio. Nel 1928, dopo la breve parentesi del 1926 in cui si torna all'elezione consiliare della maggior parte dei membri, a seguito della riforma podestarile dei comuni e delle Congregazioni di carità, tutto il potere esecutivo e deliberativo è concentrato nel presidente che viene eletto dal prefetto e che è assistito, ma solo con funzione consultiva, da un comitato di patroni (4). Al comune viene delegata una funzione di sorveglianza. Nel 1937, con la legge del 3 giugno 1937 n. 847, si istituiva in luogo della Congregazione di Carità, l'Ente comunale assistenza (ECA) (5) In questo nuovo ente erano fuse le competenze degli Enti opere assistenziali (6) delle soppresse Congregazioni di Carità (7).

Note: (1) Persona giuridica: Ogni soggetto di diritto diverso dalla persona fisica. Voce Personalità giuridica, "La nuova enciclopedia del diritto e dell'economia Garzanti", Milano Garzanti, 1989. (2) Autarchia: negli enti pubblici, elemento che denota il perseguimento, da parte loro, di finalità proprie dello stato e, correlativamente, il godimento di podestà pubbliche, che fanno parte integrante dell'organizzazione amministrativa. Voce Autarchia, "La nuova enciclopedia del diritto e dell'economia Garzanti", Milano Garzanti, 1989. (3) Tutta questa serie di diritti e doveri si basa sull'istituto del domicilio di soccorso, per mezzo del quale si stabilisce da un lato il titolo giuridico del bisognoso a ricevere soccorso, dall'altro gli enti a carico dei quali sono poste le relative spese. Esso si acquista con cinque anni di permanenza nel comune, con la nascita nel comune, con l'acquisto del domicilio. (4) 4, 6, o 8 membri di nomina prefettizia scelti da terne presentate dalle associazioni sindacali e tra persone residenti e lavoranti nel comune. (5) Verrà soppresso nel 1977 con D. P. R. 24 luglio 1977 n. 616; 2252. (6) Si tratta di enti privi di personalità giuridica, fondati presso ogni Federazione provinciale dei fasci di combattimento e messi alle dipendenze del segretario del Partito Nazionale Fascista. Questi enti organizzavano la distribuzione di doni in occasione delle festività, gestivano colonie permanenti, assistevano i lavoratori. (7) "L'Ente comunale di assistenza ha tutte le attribuzioni che sono assegnate dalle leggi vigenti alla Congregazione di carità, intendendosi sostituito in qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione l'Ente comunale di assistenza alla Congregazione di carità", art. 5 della legge 3 giugno 1937 n. 847


Complessi archivistici:
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