Congregazione di carità (1803-1937), Sorisole


Tipologia: Ente (Ente di assistenza e beneficenza)

Sede: Sorisole

Profilo storico-biografico: Per effetto delle istruzioni 5 settembre 1807, emanate in esecuzione del decreto 23 dicembre 1807, successivamente riprese dal decreto del 25 novembre 1808, istitutivo delle Congregazioni di carità in ogni comune, tale ente succede nelle competenze e nelle funzioni alla Misericordia. Tuttavia a Sorisole è stata riscontrata all'inizio del secolo XIX una certa confusione nell'uso delle denominazioni "Misericordia" e "Congregazione di carità" che sembrano essere sinonimi l'uno dell'altro. Tale incertezza potrebbe essere motivata dal probabile mancato o parziale adeguamento alle nuove norme. Per effetto del decreto 1809 marzo 23 l'ente (e conseguentemente l'archivio) seguì le sorti amministrative del comune che nel gennaio del 1810 venne aggregato al comune di Bergamo. La riconsegna dell'archivio della Misericordia alla Congregazione di carità di Sorisole (1) avviene in epoca di Restaurazione (1817) periodo nel quale il governo Lombardo Veneto opera un'inversione di marcia completa: le Congregazioni di carità vengono soppresse (decreto 13 ottobre 1819) e le singole opere pie (genericamente indicate come stabilimenti o luoghi pii) (2) vengono ripristinate nella loro autonomia. A Sorisole all'ente con denominazione Luoghi pii elemosinieri è stata riferita in epoca lombardo-veneta tutta l'attività caritativa di beneficenza e assistenza; tale denominazione alternata a quella di Congregazione di carità si è consolidata col tempo fino all'avvicendamento con l'Ente comunale assistenza. Gli amministratori di questi Luoghi pii, dipendono direttamente dalla Deputazione provinciale, dalla Congregazione provinciale, e dal governo. Gli amministratori hanno diritto ad uno stipendio congruo, ma la legge comunque favorisce coloro che decidono di assumere gratuitamente l'incarico. Dal punto di vista del funzionamento amministrativo la normativa lombardo veneta non presenta particolari novità rispetto al funzionamento, all'amministrazione, alla gestione dei capitali e alla contabilità. Si rafforzano tuttavia i controlli da parte delle singole deputazioni comunali e dei commissariati distrettuali (3). Con l'unità d'Italia l'amministrazione delle opere pie viene regolamentata con legge 3 agosto 1862 n. 753. Dopo aver definito l'opera pia come istituto di carità e di beneficenza avente in tutto o in parte come fine il soccorso e di assistenza alle classi meno agiate "tanto in istato di sanità che di malattia" (art. 1), vengono definite le norme sull'amministrazione (artt. 4-13), sulla tutela (artt. 14-18)e sul controllo (artt. 19-25). All'art. 26 viene sancito che in ogni comune dello stato vi sarà una Congregazione di carità. Le Congregazioni saranno composte da un presidente e quattro membri nei comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti; da otto membri e un presidente in tutti gli altri. Di tale collegio potrà far parte il benefattore, esecutore di un dono o un lascito, o la persona da esso delegata (art. 27). Le Congregazioni di carità amministrano tutti i beni destinati genericamente a favore dei poveri per legge fatta eccezione per il caso in cui nell'atto di beneficenza di un singolo, non venga citata disposizione in favore di alcuna amministrazione od opera pia: in questo caso il consiglio comunale, a beneficio dei cui abitanti il lascito viene fatto, potrà istituire un'amministrazione speciale seguendo le norme dell'art. 4 e 28 (art. 28). Il regolamento di attuazione viene emanato il successivo 27 novembre con il r. d. n. 1007. Con la legge 17 luglio 1890 n. 6972 lo Stato, andando in direzione opposta ai principi affermati con la legge del 1862, sancisce il principio del pubblico interesse nella beneficenza, opera modifiche agli scopi delle singole opere, amplia la sua sfera di attività alla gestione del patrimonio e delle rendite, aumentando i controlli governativi e per contro accrescendo la responsabilità degli amministratori. Con R.D. 21 aprile 1892 (4) vennero aggregate nella Congregazione di carità la Commissaria Paganelli e il Legato Lanfranchi. La legge eleva in enti pubblici le Opere pie denominate con r. d. 30 dicembre 1923 n. 2841 Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. La pubblicizzazione delle I.P.A.B. comporterà solamente il loro controllo e coordinamento da parte dello Stato; verranno altresì conservate la volontà dei fondatori, gli organi amministrativi previsti dagli statuti, il patrimonio e i fini da perseguire (5). Cambia la composizione del comitato amministrativo formato ora da 5, 9 o 13 membri di cui 3, 5 o 7 nominati rispettivamente dal sottoprefetto e dal consiglio comunale. Il presidente viene eletto in seno al consiglio. Nel 1928, dopo la breve parentesi del 1926 in cui si torna all'elezione consiliare della maggior parte dei membri, a seguito della riforma podestarile dei comuni e delle Congregazioni di carità, tutto il potere esecutivo e deliberativo è concentrato nel presidente che viene eletto dal prefetto e che è assistito, ma solo con funzione consultiva, da un comitato di patroni (6). Al comune viene delegata una funzione di sorveglianza. La Congregazione di carità cessa la sua ttività nel 1937, le sue competenze e funzioni vengo da questo momento esercitate dall'Ente comunale di Assistenza.

Note: (1) Significativo a questo proposito l'Inventario dei registri, carte, libri ed altro che si consegnano alla Congregazione di Sorisole facente per lo stabilimento denominato Misericordia (unità n. 752) con cui la Congregazione di carità di Bergamo trasferisce a quella di Sorisole documentazione soprattutto contabile. (2) La dicitura Stabilimenti elemosinieri dovrebbe qualificare d'ora innanzi le istituzioni di beneficenza, ma nella documentazione non è riscontrabile una denominazione univoca. Nell'intestazione del prospetto di conti consuntivi degli anni 1824-1825 infatti è riportata la dicitura " Misericordia riunita nella Congregazione", in quella del 1826 "Congregazione di carità facente per lo stabilimento denominato Misericordia" (e viene ulteriormente specificato che la Misericordia viene amministrata dalla Congregazione), ed a partire dal 1827 si trova l'intestazione al "Luogo pio elemosiniere esistente". Emblematico a questo proposito il sollecito di trasmissione di atti di locazione inoltrato in data 20 gennaio 1825 dall'ispettore dei boschi all'"amministrazione della Misericordia di Sorisole" mentre una nuova urgente richiesta di identico contenuto datata 16 febbraio del medesimo anno è rivolta alla "Congregazione di carità di Sorisole" (vedi unità n. 2-755). L'ente, una volta riassunte le proprie funzioni amministrative, usa la denominazione antica di Misericordia alternativamente con quella di Congregazione di carità. Nell'intestazione del prospetto dei conti consuntivi degli anni 1824-1825 infatti è riportata la dicitura "Misericordia riunita nella Congregazione", in quella del 1826 "Congregazione di carità facente per lo stabilimento denominato Misericordia" (e viene ulteriormente specificato che la Misericordia viene amministrata dalla Congregazione), ed a partire dal 1827 si trova l'intestazione al "Luogo pio elemosiniere esistente". Emblematico a questo proposito il sollecito di trasmissione di atti di locazione inoltrato in data 20 gennaio 1825 dall'ispettore dei boschi all'"amministrazione della Misericordia di Sorisole", mentre una nuova urgente richiesta di identico contenuto datata 16 febbraio del medesimo anno è rivolta alla "Congregazione di carità di Sorisole". Dagli atti preparatori il nuovo statuto organico della Congregazione di carità del 1909 (unità n. 21537), si ricavano notizie circa l'aggregazione nell'ente Luoghi pii elemosinieri dei Legati Paganelli Giacomo, Agazzi Fachetti Lucia, Ventura Giovanni, Zoglio Carlo. La Congregazione di carità o Luoghi pii elemosinieri si regolò sempre con statuti particolari sino alla legge organica sulle opere pie del 1862, a partire dalla quale epoca negli atti ufficiali assunse definitivamente il nome di Congregazione di carità. (3) Lorenzoni Antonio, "Istituzioni del diritto pubblico interno, per il regno Lombardo Veneto", Padova, Minerva, 1835, vol. II, cap. IV. (4) Montanari D., "I Monti di pietà bergamaschi, in Storia economica e sociale di Bergamo. Il tempo della Serenissima. L'immagine della bergamasca", Bergamo, Fondazione per la storia economica e sociale di Bergamo, istituto di studi e ricerche, 1995, p. 298. (5) Anche dopo questa data si registra nella documentazione l'uso della dicitura Luoghi pii; unità n. 2267. (6) 4, 6, o 8 membri di nomina prefettizia scelti da terne presentate dalle associazioni sindacali e tra persone residenti e lavoranti nel comune.


Complessi archivistici:
Link: www.archiviedocumenti.it/archivi/?prg=19&pro=3