Amministrazione delle Arche del Bettolino e del Colareto dei comuni di Erbanno, Borno, Gorzone, Esine (1571 -1790), Comune di Pian Borno


Tipologia: Ente (Ente pubblico territoriale)

Sede: Comune di Pian Borno

Profilo storico-biografico: L'ente è formato dal consorzio di tutti i proprietari che possiedono beni in prossimità degli argini o nell'alveo dell'Oglio che possono essere sottoposti ad alluvioni ed esondazioni. L'organizzazione istituzionale di questo consorzio prevede la presenza di rappresentanti (sindaci) dei comuni in cui sono posti i territori. Gli statuti di valle Camonica nei capitoli 320-324 contengono norme relative alla preservazione del corso del fiume e all'erezione degli argini. Ai cap. 320-322 "ne quid in flumine Olii fiat aliter de archis aliisuee reparationibus in ipso flumine vel eius ripa faciendis". Nessuno può fare alcuna nuova opera nel fiume che deteriori la navigazione o procuri deviazioni nel corso delle acque e procuri danno a coloro i quali possiedono beni sulle rive, in questo caso il giudice dovrà prendere tutti rimedi legali del caso; nel caso in cui il fiume Oglio lasci l'alveo e ne apra uno nuovo è lecito che i possessori dei terreni pregiudicati dal nuovo corso possano riportare il fiume all'alveo originale (queste operazioni devono essere effettuate entro il termine di 5 anni dal giorno della mutazione dell'alveo o dall'estate successiva alla mutazione stessa). Nel cap. 322 è descritto il caso in cui, a causa di una diversione dell'alveo del fiume, i possessori dei terreni a margine dell'alveo vecchio, abbiano fabbricato argini per poter ridurre a coltura le "gere". la costruzione di tali argini (arche), faceva sì che il corso del fiume potesse essere più rapido verso terreni sull'argine opposto senza speranza che il fiume stesso incanalato nel novo alveo potesse conseguentemente tornare a quello vecchio. Nel caso così descritto è vietata la costruzione di argini e la riduzione a coltura delle gere in modo tale che il nuovo alveo rimanga consolidato. Al cap. 323 - De ripa munienda - viene sancito che ciascuno possa fortificare la riva del fiume per difendere i propri terreni senza estendersi alle ghiaie poste sulla riva. Se l'argine si rendesse inutile senza un'ulteriore estensione è lecito estendere l'argine verso il fiume solo al di sotto dell'arca o delle arche costruite, ma con il consenso del vicino. Nel caso in cui la costruzione dell'argine fosse di grande utilità per chi la costruisce e comportasse poco danno ai vicini, è lecito costruire un'estensione autorizzata dal giudice su consiglio dei periti. Nel caso in cui su di una fortificazione vertesse una contesa vale il principio di preservare la riva che nel periodo estivo contenga la piena del fiume senza riguardo ad eventuali inondazioni. Il cap. 324 - De operis novi nuntiatione - prescrive il termine di 40 giorni per provare le ragioni di chi è in contraddizione con la nuova costruzione. decorso il termine, se il giudice non abbia dichiarato altrimenti, l'opera potrà essere proseguita nella sua costruzione a fronte della prestazione di una fideiussione. Il termine di 40 giorni potrà essere abbreviato o rigettato nel caso in cui la costruzione si basi su di un'istanza falsa, del tutto arbitrale o che rappresenti un pericolo. Nei casi descritti in questo capitolo non è ammesso parere di un perito e prevale il parere del giudice. Il registro con segnatura 4.1.6 è quello che meglio descrive il meccanismo utilizzato per la ripartizione delle spese di tutti i beni sottoposti alle opere ("fabbriche") di arginatura a difesa del fiume Oglio nelle contrade di Bettolino e Coloreto. I beni sono situati nei territori di Borno, Erbanno, Esine, Gorzone e Darfo. Lo schieramento dei beni immobiliari è suddiviso in quadre per separare un cantiere dall'altro. Il registro contiene inoltre una convenzione per la difesa di beni sottoposti alla periodica inondazione del Davine e l'obbligazione delle comunità soprascritte per la conservazione delle strade e dei pascoli. Tali convenzioni sono sottoscritte dai sindaci delle fabbriche: Stefano Magnolo e Giovanni Giacomo da Beni per Borno, il nobile Lanfranco Federici e Giovanni Pasino Viola per Erbanno, Valentino Federici per Gorzone. Il cancelliere di tale ente è Giovanni Pasino Viola. La convenzione si basa innanzi tutto sulla descrizione del "prodotto" di tutti i beni sottoposti alle fabbriche. A tale proposito è stato statuito e deliberato che nel libro sia indicato il nome dei possessori con coerenze ed indicazioni della contrada, a tale convenzione sono obbligati i comuni per le strade e i pascoli e per tutto ciò che non è proprietà privata. La prima quadra è istituita sul territorio di Pian di Borno e in parte sul territorio di Esine. La seconda quadra è istituita sul territorio di Erbanno e in parte nel territorio di Borno e di Esine. La terza quadra sul territorio di Gorzone, la quarta quadra nei territori di Gorzone e Darfo. Il "prodotto" è di fatto il valore d'estimo attribuito ad ogni singolo bene inserito in ogni singola partita, sul quale poi si basa la divisione di ogni spesa sostenuta da ogni quadra. Lo stesso schema viene applicato, secondo lo stesso principio. Nel 1709 viene prodotto un nuovo schema di ripartizione redatto per deliberazione dei sindaci sopra le fabbriche dal notaio Lorenzo Federici. I sindaci sono Giovan Battista Camozzi, Marco Aurelio Magnoli, rappresentanti del comune di Borno, Agostino Camozzi, Lorenzo Federici, sindaci per il comune di Erbanno, Valentino Federici, sindaco per la comunità di Gorzone, i quali "conosciuta la necessità grande di far novo prodotto over sia giustificatione di tutti li beni soggetti a dette arche (Bettolino, Coloreto e Gione n.d.r.) stando la moltiplicità de translati nel prodotto vecchio et la grande confusione dei beni medesimi passati da un possessore all'altro, diversi da quello si trovino carattati nel prodotto vecchio, et facilitar li calcoli con l'essattori delle tanse per poter anco con maggior essattezza dar credito a chi vende et debito a chi acquista et questo a beneffitio di tutti stando l'evidente danno che dette fabbriche pativano". Alle soglie del secolo XVIII lo schema precedentemente predisposto era definitivamente saltato per tutte le cause variabili sopra descritte: mutazione del valore d'estimo, alienazioni dei beni immobili, insoluti nelle esazioni. Questa situazione aveva reso necessario una nuova risistemazione contabile pubblicizzata nei territori e nelle contrade interessate con affissione di proclama. Il proclama seguiva alla deliberazione dei sindaci redatta dal cancelliere per le fabbriche delle arche e alla nuova pubblicazione dello schema contabili in cui sono indicati distintamente tutti i beni di tutti i possessori suddivisi in territorio e in quadre. Il cantiere del Bettolino è suddiviso in quattro quadre riferite rispettivamente al territorio di Pian di Borno e in parte di Esine, al territorio di Erbanno e in parte di Esine, al territorio di Gorzone e al territorio di Gorzone e in parte di Darfo. I beni sottoposti alla esondazioni del Davine sono contabilizzati all'interno delle quadre del Bettolino. Il cantiere del Coloreto (Colareto) è suddiviso in quattro quadre all'interno del territorio di Esine e Pian Borno. Il cantiere di Gione è suddiviso in quattro quadre all'interno del territorio di Erbanno. (1)

Note: (1) Alberto Bianchi, Erbanno e Angone, Centri abitati e territorio, Darfo Boario Terme, Archimedia - Comune di Darfo Boario Terme, 2013.


Complessi archivistici:
Link: www.archiviedocumenti.it/archivi/?prg=165&pro=4