Ufficio di Stato Civile (1865), Bariano


Tipologia: Ente (Ente pubblico territoriale)

Sede: Bariano

Profilo storico-biografico: Con il R.D. 15 novembre 1865, n. 2602 veniva infatti istituito l'ordinamento dello Stato civile nel Regno d'Italia, attribuendo al Sindaco (art.1) la qualifica di ufficiale dello stato civile. In qualità di ufficiale del Governo, posto in posizione di dipendenza gerarchica nei confronti del ministero di Grazia e giustizia e sotto la diretta vigilanza del procuratore del re (art.13), il Sindaco- o un suo delegato- era preposto alla ricezione degli atti dello stato civile, alla tenuta e la conservazione dei relativi registri (cittadinanza, nascita, matrimonio, morte), al rilascio di copie e certificati (art.6). I registri venivano preventivamente vidimati dal presidente del Tribunale e compilati in duplice originale, uno dei quali da trasmettersi alla cancelleria del Tribunale. La dipendenza dal Ministero di grazia e giustizia si evidenziava altresì da una verifica periodica dei registri (art. 126) da parte della pretura, in ordine alla loro regolarità e legittimità. Le trascrizioni degli atti venivano effettuate in modo diretto, o redigendo processo verbale relativo all'inserimento dei documenti probatori nei quattro volumi degli allegati ai registri; tali allegati venivano anch'essi trasmessi insieme al secondo originale alla cancelleria del Tribunale. Il codice civile del 1865, disciplinando gli aspetti relativi all'accertamento e alla prova dello stato civile, aveva collocato la materia nel libro delle persone, prevedendo numerose disposizioni. Il codice civile del 1942, ancora in vigore, dedica allo stato civile soltanto pochi articoli, (449-455) perloppiù relativi al regime probatorio, rinviando per gli altri profili al R.D. 9-7-1939. In seguito alla riforma introdotta dal R.D. 9-7-1939, n.1238 (oggi quasi interamente abrogato dal D.P.R. 3-11-2000, n. 396, attuativo della L. 15-5-1997, n.127, c.d. "L. Bassanini-bis") gli uffici dello stato civile si configurano come organi amministrativi istituiti in ogni Comune, preposti alla formazione ed alla ricezione degli atti relativi allo stato civile, nonché alla tenuta, alla custodia ed alla conservazione degli appositi registri, al rilascio dei certificati in base ad essi. Il titolare dell'ufficio è il sindaco, che nella sua qualità di ufficiale del Governo agisce quale organo statale. L'ordinamento gli attribuisce la funzione di ricevere e annotare gli atti che documentano lo stato della persona (di nascita, morte, matrimonio e cittadinanza) nonché tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati (sentenze, decreti, testamenti) che importino variazioni al nome, alla capacità o allo stato delle persone fisiche. L'annotazione effettuata dall'ufficiale è denominata iscrizione; la trascrizione è invece la registrazione degli atti compiuti da altra autorità, come nel caso della trascrizione del matrimonio canonico nei registri dello stato civile. Gli atti dello stato civile sono pubblici e fanno piena prova legale, fino a querela di falso, di ciò che l'ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza. La veridicità di quanto è stato dichiarato alla sua presenza si presume invece fino a prova contraria. E sempre ammesso l'accertamento giudiziale dei fatti, anche in contrasto con le attestazioni dei registri. Tali atti hanno efficacia dichiarativa in quanto finalizzati a costituire certezze legali privilegiate, ma non sono costitutivi di fatti giuridici; una eccezione è rappresentata dall'efficacia costitutiva della trascrizione del matrimonio canonico nei registri dello stato civile: tale registrazione ne condiziona l'efficacia nell'ordinamento italiano. La riforma introdotta dal D.P.R. 3-11-2000, n. 396 ha semplificato l'ordinamento dello stato civile, prevedendo,oltre allo snellimento delle procedure e degli adempimenti a carico del cittadino, l'istituzione di un unico archivio informatico relativo ai soggetti residenti nel Comune, che ha sostituito i registri di nascita, cittadinanza, matrimonio e morte. Le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività in materia di stato civile sono attualmente svolte dal Ministero dell'Interno. (1)

Note: (1) http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=profdocgen&Chiave=20


Complessi archivistici:
Link: www.archiviedocumenti.it/archivi/?prg=110&pro=25