Congregazione di carità di Bariano (1862-9137), Bariano


Tipologia: Ente (Ente di assistenza e beneficenza)

Sede: Bariano

Profilo storico-biografico: Con decreto 3 agosto 1803 della Repubblica italiana venne stabilito un regolamento provvisorio per l'amministrazione e tutela dei beni di istituti di religione o di beneficenza (modalità di tenuta e trasmissione dei bilanci annuali, norme sulle rendite e proprietà fondiarie, rapporti con il ministro). Con successivo decreto sull'amministrazione generale di pubblica beneficenza del 5 settembre 1807 fu di fatto stabilito un sistema regolare e uniforme nell'amministrazione della pubblica beneficenza. Con altro decreto del 21 dicembre 1807, infine, gli oggetti di beneficenza pubblica passarono nelle attribuzioni del ministro dell'interno; i comuni venivano incaricati di supplire ai bisogni degli ospedali, orfanotrofi, istituti elemosinieri, i cui beni erano amministrati da un certo numero di probi cittadini del comune. Gli istituti creati localmente prendevano il nome di Congregazione della carità. La Congregazione fu abolita con la Restaurazione e riprese vita con un regime semplificato nel 1815 con il nome di Luoghi Pii Elemosinieri che dovevano riunire tutti gli enti locali di carità e assistenza nell'ambito di un comune. La Congregazione di carità da del Comune di Bariano venne costituita secondo quanto prescritto dall'articolo 26 della legge 3 agosto del 1862, n.753. L'inquadramento previsto dalla legge stabiliva che la congregazione di carità, ente morale sostenuto con donazioni e lasciti, curasse gli interessi dei poveri e ne assumesse la rappresentanza legale davanti all'autorità amministrativa e giudiziaria. L'ente inoltre amministrava i beni che le erano assegnati per elargire le rendite e assisteva e curava gli orfani e i minorenni abbandonati, i ciechi e i sordomuti poveri. La Congregazione si reggeva, dal punto di vista finanziario, con somme assegnate da altri enti pubblici come comune ed istituti di credito e le rendite dei beni donati o lasciati da privati. Tra i compiti affidati dalla legge alla Congregazione vie era anche quello di amministrare le opere pie preesistenti (all'interno dell'ambito territoriale comunale in cui erano istituite), la cui gestione fosse loro attribuita dai rispettivi consigli comunali, cosa che si è verificata a Pognano con il Legato Carminati. Grazie allo Statuto (unità 1, faldone 1) possiamo ricostruire il funzionamento amministrativo dell'ente nel dettaglio. Secondo l'articolo 1 la Congregazione di carità è amministrata da un presidente e da quattro membri la cui nomina e surrogazione spetta al consiglio comunale. L'articolo 2 precisa che lo scopo principale dell'ente è quello dell'amministrazione dei beni destinati genericamente a favore di tutti gli abitanti del comune, quindi di erogare le entrate e distribuire soccorsi secondo disposizione testamentaria. In particolare si fa riferimento a beni immobili denominati "La Misericordia" e quelli derivanti dal lascito del 19 luglio 1823 del sacerdote Giuseppe Corna fu Antonio. Al Capo II, articolo 4 vengono indicati i principali cespiti e legati amministrati dall'ente: il legato pio disposto da Cristoforo Rivola con testamento 4 febbraio 1572 per la distribuzione di miglio, segale, sale e olio ai poveri del comune; il legato di Antonio de' Mazzucconi, dei nobili Rivola di Bergamo, disposto con testamento dell'8 settembre 1578 per la corresponsione annuale alla fabbriceria parrocchiale di candele per la festa della Natività di Gesù Cristo; il legato pio disposto da Domenico Quarti con testamento 31 dicembre 1865 per la distribuzione annuale di lire 20 ai poveri. Per antica consuetudine l'ente provvedeva inoltre al concorse nelle spese per il mantenimento del maestro e della maestra in rate trimestrali e nella spesa annuale destinata al seppellitore comunale. L'articolo 9 del capo IV intitolato "Beni e rendite" indica tutti i beni impiegati dalla Congregazione per il raggiungimento del suo scopo. Per il resto lo statuto non indica particolari differenze rispetto agli standard dettati dalla legge. Il presidente spedisce gli avvisi per la convocazione della congregazione e ne presiede le adunanze, cura l'esecuzione delle deliberazioni, dirige la corrispondenza ufficiale che sottoscrive e controlla la tenuta dei registri e l'andamento generale degli affari provvede all'osservanza delle leggi del regolamenti, rappresenta in giudizio la congregazione e stipula a nome di queste contrade e con i privati. Spetta alla congregazione con obbligo in solido tra i suoi membri l'amministrazione generale dei beni nell'interesse degli abitanti del comune; il collegio delibera sui bilanci sui conti annuali, determini contratti da farsi, ripartisce le elemosine e sussidi. In particolare alla congregazione indaga se nel Comune vi siano lasciti destinati genericamente sollievo dei poveri distolti di dalla loro destinazione primaria, secondo quanto prescritto dagli articoli 50 e 57 e del regolamento sulla legge per le opere pie, e l'compila ogni anno l'elenco dei beneficiati apportando le opportune modifiche. Nell'ambito dell'amministrazione della congregazione forma ogni anno i bilanci e i rendiconti sottopone alla Deputazione provinciale tutti gli atti, i regolamenti e i contratti soggetti alla sua approvazione. Nell'erogazione delle beneficenze nella distribuzione di soccorsi, sussidi, elemosine, la congregazione tenga conto delle prescrizioni dei testatori. Se queste non esistono tali somministrazioni erano effettuate secondo le cautele previste dal regolamento approvato dalla Deputazione provinciale, tenendo sempre presente i bisogni dei poveri. Di seguito, infine, vengono indicate le categorie di coloro che sono da ritenere poveri: gli orfani, i figli abbandonati o con il padre in carcere o in ospedale per il periodo della detenzione o del ricovero; i giornalieri, operai, artigiani, contadini che hanno famiglia numerosa senza possibilità di mantenerla; le vedove con figli a carico; le donne, nubili o sposate, che si trovino in gravi ristrettezze; i ciechi, gli invalidi, gli anziani senza assistenza; i disoccupati (giornalieri, operai, artigiani, commercianti, contadini) che per lunga malattia o per altra disgrazia non sono in grado di provvedere alla propria famiglia; le persone colpite da calamità naturali (incendi, terremoti, epidemie) nei primi giorni successivi a teli eventi e infine tutte le persone che rientrano nelle precedenti categorie che sono notoriamente in stato di miseria comprovata senza alcuna colpa e senza avere commesso delitti. Nell'erogazione dei diversi sussidi dovevano essere adottate tutte le cautele dettate dalla pubblicità e dalla trasparenza dell'azione amministrativa dell'ente. Le funzioni e le attività da svolgere da parte delle congregazioni di carità, nonché le modalità di gestione, furono ridefinite nel 1890 e 1891, in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, e al successivo regolamento emanato con decreto reale n. 99 del 5 febbraio 1891. Con decreto del Prefetto del 27 luglio 1927, il Podestà di Bariano ratificò il concentramento dell'Opera pia Grattaroli nella locale Congregazione di carità (unità 4, faldone 1). Con legge 3 giugno 1937, n. 847 le congregazioni di carità vennero soppresse e le loro competenze passarono ai nuovi enti comunali di assistenza.


Complessi archivistici:
Link: www.archiviedocumenti.it/archivi/?prg=110&pro=18