Comune di Bariano (sec. XII ex.), Bariano


Tipologia: Ente (Comune)

Sede: Bariano

Profilo storico-biografico: L'antico borgo di Bariano è citato nel 1183 nel trattato della Pace di Costanza nel capitolo XX in cui si concedono ai Milanesi le loro possessioni fra Adda e Oglio, escluse quelle che già spettavano ai Bergamaschi(1). Nel 1263 gli uomini di Bariano, sin dal 1148 sottoposti al dominio del vescovo di Bergamo, si dichiararono sottomessi al comune e al vescovo di Cremona (2). Questa sottomissione durò poco e in breve Bariano tornò sotto il dominio di Bergamo. In quanto comune sottoposto alla potestà della città di Bergamo, Bariano negli Statuti di Bergamo del XIV e XV secolo è elencato tra i comuni appartenenti alla facta di porta S. Stefano (3). Nell'atto di descrizione dei confini di Romano del nel 1392 si riporta la presenza, come testimoni due consoli del comune (4). Nel periodo del dominio veneto fece parte della quadra di Mezzo. Il comune era governato da un console e alcuni sindaci, ai quali rendeva conto, eletti dal consiglio generale. Nella descrizione fatta da Giovanni da Lezze fatta nel 1596 viene fatta menzione di di occupazioni abusive di beni comunali da parte della famiglia Rivola, dell'esistenza di una Misericordia (ente di assistenza e beneficenza) le cui proprietà terriere sono state alluvionate dalle piene del Serio (diminuendo le rendite dell'ente). A fine Cinquecento contava 98 fuochi e 488 abitanti (5). Alla fine del sec. XVIII la popolazione è di 742 abitanti (6). Con la fine dell'Antico Regime e l'avvento della prima Repubblica Cisalpina Bariano venne collocato nel cantone di Verdello nell'aprile 1797 (7). Nel marzo del 1798 passò nel distretto XXII di Urgnano (8) e, successivamente, nel settembre successivo nel distretto XVII della Roggia Nuova (9). In questa riorganizzazione amministrativa, Bariano, comune di III classe con popolazione al di sotto dei 3000 abitanti era governato da una deputazione comunale di tre membri nominati da un convocato, assemblea formata da tutti i possidenti della comunità (i padri famiglia di età superiore a i 35 anni). La proclamazione della nuova costituzione della Repubblica Cisalpina, istitutiva delle municipalità, non mutò la fisionomia amministrativa dei piccoli comuni. I membri delle amministrazioni municipali duravano in carica due anni ed erano "rinnovati ogni anno per metà o per la parte più approssimante alla metà ed alternativamente per la frazione più grande e per la frazione più piccola" e potevano essere rieletti solo per due mandati consecutivi. In caso di decadenza di un amministratore per "morte, dimissione, destituzione o altrimenti" il direttorio nominava nuovi amministratori, che rimanevano in carica sino alle successive elezioni. L'impianto organizzativo e funzionale delle amministrazioni locali delineato nella costituzione dell'anno VI venne ulteriormente precisato e definito nella "legge sull'organizzazione e sulle funzioni de' corpi amministrativi". Nella legge erano indicate le modalità e la frequenza delle convocazioni delle amministrazioni municipali. Le municipalità dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti si dovevano riunire almeno una volta ogni tre giorni. Le amministrazioni municipali di ogni distretto si convocavano in assemblea almeno tre volte al mese, su indicazione dell'amministrazione dipartimentale, con la possibilità di "riunirsi anche straordinariamente", quando fosse giudicato "necessario al servigio". Veniva stabilito infine che tutte le determinazioni prese dalle amministrazioni municipali dovessero essere "scritte sopra un registro particolare", nel quale i componenti dell'amministrazione presenti alle sedute dovevano apporre le proprie sottoscrizioni. Venivano in seguito descritte le funzioni "proprie" della municipalità e le altre "loro delegate dall'amministrazione dipartimentale". Fra le funzioni proprie erano contemplate l'organizzazione della polizia e della guardia nazionale, la manutenzione dei ponti e delle strade comunali, l'illuminazione delle strade, il regolamento e il pagamento delle spese municipali, la nomina del ricevitore municipale e degli altri salariati, le fazioni militari, gli alloggi, le vettovaglie e la sanità. Fra le funzioni delegate vi erano invece il riparto e il ricevimento delle contribuzioni dirette, la vigilanza sull'istruzione pubblica, sugli stabilimenti ecclesiastici, sui lavori pubblici del rispettivo circondario, sugli ospizi, ospedali e prigioni, sull'approvvigionamento delle sussistenze e in generale su tutti gli oggetti sui quali le amministrazioni dipartimentali richiamavano la loro attenzione. Nel maggio ilo comune di Bariano 1801 fu posto nel distretto III di Treviglio (10) e successivamente nel giugno 1804 (11) nel distretto VI delle Ghiaie del Serio e in seguito, con il passaggio al Regno d'Italia nel cantone III di Romano del distretto II di Treviglio (12). Nel 1805 contava 711 abitanti. Con l'avvento del Regno d'Italia viene definita una nuova organizzazione dei comuni con la legge sull'organizzazione delle autorità amministrative. Il titolo I, riguardante l'organizzazione generale dello stato, stabiliva che in ogni comune vi era una municipalità e un consiglio comunale, il titoli VI e VII definivano la struttura dell'amministrazione comunale. Venne confermata la suddivisione di comuni in classi. I consigli comunali di comuni di prima e seconda classe erano di nomina reale (rispettivamente di quaranta o trenta cittadini, metà dei quali tra i possidenti). In questi consigli le riunioni si dovevano tenere sempre alla presenza del prefetto, del viceprefetto o di un loro delegato. Convocati sempre in luogo pubblico con almeno quindici giorni di preavviso dalle municipalità nei comuni, i consigli comunali si riunivano in via ordinaria due volte all'anno (in gennaio o febbraio e in settembre o ottobre) e in via straordinaria "a qualunque invito del prefetto e del viceprefetto". I consigli deliberavano collegialmente a scrutinio segreto. Nella prima seduta esaminavano il rendiconto dell'esercizio finanziario precedente, mentre nella seconda nominavano o eleggevano i componenti della municipalità in scadenza, determinavano le spese e l'ammontare delle imposte comunali per l'anno successivo e nominavano i revisori dei conti per l'anno precedente. Il consiglio comunale eleggeva i componenti della municipalità in un numero variabile a seconda della classe (da sette a nove nei comuni di prima classe, da cinque a sette nei comuni di seconda classe, di tre nei comuni di terza classe. Gli amministratori municipali nei comuni di prima e seconda classe erano proposti a scrutinio segreto ed erano maggioranza assoluta. Le municipalità esercitavano funzioni esecutive e si convocano a seconda delle necessità e su domanda del cancelliere distrettuale, del prefetto o viceprefetto, dal quale dipendevano immediatamente. Le municipalità erano composte da un podestà e rispettivamente da sei o quattro savi. Questo collegio eseguiva tutte le funzioni amministrative e rappresentative del comune: predisponeva il conto consuntivo dell'anno antecedente e il conto preventivo per l'anno successivo, proponeva ai consigli comunali deliberazioni su materie di particolare interesse per la comunità ed eseguiva le determinazioni degli stessi consigli approvate dai prefetti o vice-prefetti. Il podestà veniva nominato dal Re da una terna di nomi proposti dal consiglio comunale, durava in carica tre anni. I savi, proposti ed eletti dai consigli comunali a scrutinio segreto a maggioranza assoluta di voti fra i cento maggiori estimati nei comuni di prima classe e fra i cinquanta in quelli della seconda, si mutavano parzialmente ogni anno, in modo che entro un triennio fossero interamente rinnovati. Il sindaco, di nomina prefettizia, durava in carica un anno. Gli anziani, nominati fra i venticinque più ricchi o notabili del comune ed eletti dal consiglio a maggioranza assoluta, si rinnovavano ogni anno. Nel 1809 nel comune aveva una popolazione di 819 persone. Successivamente Bariano venne inserito nel cantone III di Romano del distretto III di Treviglio, nel gennaio 1810 aggregò Morengo e Mozzanica (13). Nell'aprile 1812 il centro del comune divenne Mozzanica mentre Morengo fu aggregato a Cologno. Con l'attivazione dei comuni della provincia di Bergamo, in base al compartimento territoriale del regno lombardo-veneto, venne collocato, con 744 abitanti, nel distretto XII di Romano. La sovrana patente 7 aprile 1815, atto costitutivo del Regno Lombardo-Veneto, stabilì che l'organizzazione amministrativa dei comuni dovesse rimanere per il momento conservata nelle allora forme vigenti, mantenendo la suddivisione in tre classi dell'ordinamento napoleonico (14). Bariano fu confermato nel medesimo distretto in forza del successivo compartimento territoriale delle province lombarde (15). Per una nuova regolamentazione degli enti locali bisognò attendere la notificazione 12 febbraio 1816 perfezionata e resa pienamente operativa dalle "istruzioni per l'attivazione del nuovo metodo d'amministrazione comunale colle attribuzioni delle rispettive autorità" contenute nella successiva notificazione 12 aprile 1816, in cui veniva fornito un quadro articolato dell'organizzazione e del funzionamento degli organi preposti all'amministrazione dei comuni. Il territorio è diviso in provincie, nel cui capoluogo è posta una Delegazione provinciale, distretti, governati da un Cancelliere del censo e dal 1819 da un Commissario Distrettuale, e infine da comuni. I funzionari preposti alle Provincie e ai distretti sono di nomina statale. L'insieme di queste disposizioni si applicavano indistintamente a tutti i comuni del Regno Lombardo-Veneto. In base al regolamento del 1816 in Lombardia si avevano infine il consiglio e la congregazione municipale nelle tredici città regie (Crema, Casalmaggiore, Monza, Varese, oltre ai nove capoluoghi di provincia), il convocato e la deputazione nella maggior parte dei comuni, e il consiglio e la deputazione solo in quelli elencati nella tabella annessa al regolamento stesso. Bariano secondo tali istruzioni era dotata di un convocato generale e di una deputazione di tre membri. Tali consigli erano radunati di norma due volte l'anno e ogni qual volta ritenuto necessario: nella prima sessione (in gennaio o in febbraio) si esaminavano i conti dell'anno precedente e veniva approvato il bilancio consuntivo, nella seconda (in settembre o in ottobre) si approntavano i bilanci di previsione, si nominavano i revisori dei conti e si eleggevano i nuovi membri delle congregazioni municipali e delle deputazioni. Rigide norme regolavano convocazione e svolgimento delle sedute, cui partecipavano, con funzioni di controllo in rappresentanza del governo e senza diritto di voto, il regio delegato nelle città regie o capoluoghi di provincia, oppure il cancelliere del censo o un suo sostituto negli altri comuni. La deputazione comunale in quanto "autorità pubblica permanente" aveva il compito di dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio, gestire l'amministrazione ordinaria del patrimonio del comune e vigilare per l'osservanza delle leggi e degli ordini del governo. Non aveva un proprio ufficio di segreteria e faceva riferimento diretto al Cancelliere del censo del distretto (poi Commissario distrettuale). Oltre alla partecipazione a quasi tutti gli atti ufficiali del comune ai deputati spettava il compito di liquidare i conti con l'esattore e con l'agente municipale prima dell'ingresso in un nuovo esercizio finanziario. Competeva inoltre predisporre "il conto preventivo delle entrate e spese per l'anno successivo da proporsi al consiglio o convocato". Gli ordini di pagamento dovevano essere sottoscritti da almeno due deputati unitamente al cancelliere. Nel 1853 Bariano fu inserito nel distretto XI di Treviglio (16); a quella data era comune, con convocato generale, di 1133 abitanti. In seguito all'unione temporanea delle province lombarde al regno di Sardegna, con compartimento territoriale stabilito con la legge 23 ottobre 1859 il comune di Bariano con 1.111 abitanti, retto da un consiglio di quindici membri e da una giunta di due membri, fu incluso nel mandamento III di Romano, circondario II di Treviglio, provincia di Bergamo. La legge istitutiva della nuova organizzazione si apre col Titolo I: Divisione del Territorio del Regno e Autorità governative in cui si dispone la divisione del Regno in Province, Circondari, Mandamenti e Comuni. Al Titolo II (Dell'Amministrazione comunale), il Capo I stabilisce che ogni comune ha un consiglio comunale ed una giunta comunale, che può avere un segretario e un ufficio comunale, e che più comuni possono valersi di uno stesso segretario ed avere un solo archivio (art. 11). La Giunta municipale risulta formata dal Sindaco, da otto Assessori e da quattro Supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 60 mila abitanti; dal Sindaco e da un numero di Assessori variabile in rapporto alla popolazione: sei nei Comuni aventi più di 30 mila abitanti, quattro in quelli con più di 3 mila abitanti e due negli altri Comuni; in tutti i suddetti casi il numero dei Supplenti rimane fissato a 2 (art. 13). Il capo II (Delle Elezioni) disciplina il sistema elettorale fissando diritti e limiti dell'elettorato attivo per l'elezione dei consiglieri comunali, costituito dagli abitanti che pagano nel comune contribuzioni dirette di entità determinate in base al numero di abitanti (art. 14) e da cui sono esclusi: analfabeti, donne, interdetti e soggetti condannati a pene correzionali (art. 23). Il Capo III (Dei Consigli comunali), definisce le competenze di tali organi per cui sono fissate due sessioni ordinarie annue una primaverile e una autunnale (art. 74); le competenze includono la sorveglianza e il controllo contabile sugli stabilimenti di carità e beneficenza, sull'attività e sul bilancio di tutte le istituzioni fatte a beneficio della generalità degli abitanti e sulle fabbricerie (artt. 79, 80); l'elezione dei membri della Giunta municipale, l'esame e approvazione del bilancio attivo e passivo del comune per l'anno precedente e deliberazione di quello per l'anno successivo; la nomina dei revisori dei conti; la revisione delle liste elettorali (artt. 81, 82). Nelle sedute il consiglio delibera sul numero e sullo stipendio degli impiegati comunali, che includono anche il personale scolastico, sanitario, ecclesiastico, di vigilanza operante nel comune; delibera sui contratti, sull'uso e destinazione dei beni comunali, sull'appalto per le opere pubbliche e su altre materie non direttamente soggette alla competenza della Giunta municipale (art. 84). Viene data pubblicità alle sedute del Consiglio comunale (art. 85) e viene stabilita la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio (art. 87). Nel Capo IV (Della Giunta) municipale vengono fissate funzioni, competenze e modalità di delibera della Giunta municipale; l'organo viene eletto, per la durata di un anno, a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale fra i propri membri con funzioni esecutive delle deliberazioni del Consiglio stesso e di rappresentanza nei periodi che intercorrono tra le sue sessioni (artt. 88, 89). Esse includono la nomina del personale del comune, l'assistenza agli incanti, la formazione del progetto dei bilanci, la preparazione di regolamenti, la vigilanza sull'ornato e sulla polizia locale, l'esecuzione delle operazioni censuarie, il rilascio degli atti anagrafici, il controllo sulle operazioni di leva, l'esecuzione degli atti conservatori dei diritti del comune (art. 90). Nel Capo V (Del Sindaco) vengono stabilite le modalità di nomina e le funzioni del sindaco, che in base alla legge 23 ottobre 1859 riveste la doppia funzione di ufficiale del governo nominato direttamente dal Re e di capo dell'amministrazione comunale (artt. 94-95). Il Sindaco dura in carica tre anni, e può essere confermato se conserva la qualità di Consigliere (art. 95). In quanto capo dell'amministrazione comunale il sindaco presiede il consiglio comunale, convoca e presiede la Giunta comunale, distribuisce gli affari tra i suoi membri, rappresenta il Comune nelle sedi giudiziarie. Come ufficiale del governo è incaricato della pubblicazione dei leggi e ordini governativi, di tenere i registri dello stato civile di riferire all'intendente, ufficiale governativo preposto alla provincia poi surrogato dal prefetto, sulla concessione di licenze per esercizi e stabilimenti pubblici, di riferire alle autorità governative sull'ordine pubblico (art. 100). In comuni divisi in frazioni e borgate il sindaco può delegare le funzioni di ufficiale governative ad un membro del consiglio o ad altro elettore residente (art. 102). Nel Capo VI (Dell'amministrazione e contabilità comunale) vengono prescritti vari obblighi in materia per i Comuni fra cui vengono indicati: la tenuta di inventari aggiornati da trasmettere in copia agli Intendenti di beni mobili e immobili, di titoli atti e scritture riferibili al patrimonio comunale (art. 106), l'affitto dei beni comunali e l'alienazione dei beni incolti (artt. 107, 108), l'esecuzione delle spese prescritte come obbligatorie; l'elenco delle voci di spesa (art. 112) include: l'ufficio ed archivio comunale, gli stipendi degli impiegati comunali, la riscossione delle entrate comunali e delle imposte dovute al Comune, la conservazione del patrimonio comunale, il pagamento dei debiti esigibili da terzi, la manutenzione delle strade comunali e delle vie interne, il culto e i cimiteri, l'istruzione elementare, la polizia urbana, gli uffici elettorali, l'abbonamento agli atti di governo. In caso di insufficienza delle rendite ordinarie viene inoltre data ai comuni facoltà di imporre dazi per gestione di esercizi di attività produttive o commerciali, appaltare privative per attività di misura e pesatura pubblica di merci o per attività commerciali nell'ambito di fiere e mercati, imporre tasse per l'uso di spazi pubblici, riscuotere sovrimposte sulle contribuzioni dirette, imporre tasse sugli animali presenti nel territorio del comune (art. 113). L'esazione delle rendite e il pagamento delle spese compete all'Esattore delle contribuzioni dirette ove manchi il tesoriere del comune. La nomina di un Tesoriere particolare è prevista solo per i comuni le cui spese obbligatorie raggiungano un ammontare stabilito dalla legge stessa (art. 115). Il Capo VII, (Dell'ingerenza governativa nell'amministrazione comunale e delle deliberazioni dei comuni soggette ad approvazione) prevede l'esame della regolarità formale delle deliberazioni e dei bilanci da parte dell'Intendente poi prefetto. I regolamenti dei dazi, delle imposte, quelli di ornato, e di polizia locale sono soggetti alla preventiva approvazione regia previo parere del consiglio di Stato (art. 132). Devono essere approvate dalla deputazione provinciale le deliberazioni comunali inerenti alle seguenti materie: acquisto o alienazione di immobili, titoli di debito pubblico e azioni industriali; costituzioni di servitù; delimitazioni di beni e territori; spese vincolanti i bilanci per più di tre esercizi; azioni legali e liti giudiziali; regolamenti d'uso dei beni comunali e di altre istituzioni comunali. La legge sabauda 23 ottobre 1859 rimane in vigore per alcuni anni anche dopo la costituzione del Alla costituzione nel 1861 del Regno d'Italia, il comune aveva una popolazione residente di 1.113 abitanti (17). Regno d'Italia nel 1861 in cui vengono a trovarsi incluse le province lombarde con l'esclusione di Mantova, aggregata solo dopo il 1866. Alla costituzione nel 1861 del Regno d'Italia, il comune aveva una popolazione residente di 4.567 abitanti (Dati del censimento 1861). In base alla legge sull'ordinamento comunale del 1865 il comune veniva amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio. Le novità più significative riguardarono i mutamenti delle circoscrizioni comunali, la distribuzione delle competenze tra gli organi, l'elencazione delle spese considerate obbligatorie. Per il resto i 235 articoli della legge 1865 - escluse le norme transitorie - furono una sostanziale ripetizione dei 222 articoli della legge del 1859 (18) Nel 1867 il comune risultava incluso nello stesso mandamento, circondario e provincia (Circoscrizione amministrativa 1867) fino al 1897 (19). Secondo i dati del censimento del 1871 e del 1881 si rileva un incremento della popolazione che alla prima soglia risulta avere 1.200 abitanti e 1.351 alla seconda. La legge 30 dicembre 1888, n. 5865, che costituisce tuttora l'ossatura dell'attuale ordinamento comunale, apportò notevoli modifiche alla precedente legislazione (legge 30 dicembre 1888) (20). La legge 29 luglio 1896, n. 346 (Di Rudinì) dispose l'elezione dei Sindaci da parte di tutti i consigli comunali confermando la durata triennale della carica del Sindaco. (34) Nel 1901 il comune aveva una popolazione di 1.551 abitanti che aumentano a 1.699 secondo i dati del censimento del 1911 e a 1.778 secondo quelli del 1921. Il Governo Giolitti emanò il nuovo testo unico, il R.D. 21 maggio 1908, n. 269, le cui disposizioni fondamentali non proposero mutazioni sostanziali. Con la legge 30 giugno 1912 n. 665, vennero ammessi all'elettorato attivo tutti i cittadini (maschi) di almeno 30 anni di età, anche se analfabeti, e quelli, tra i 21 e i 30 anni, aventi taluni titoli di capacità o di censo. Tale legge, coordinata con le precedenti disposizioni, formò il T.U. 30 giugno 1912, n. 666, poi ancora parzialmente modificato (legge 22 giugno 1913, n. 648 e T.U. 26 giugno 1913, n. 821). Con la legge 19 giugno 1913, n. 640 tali prerogative venivano garantite anche all'elettore amministrativo. Venne stabilita in quattro anni la durata dei consigli comunali e provinciali (art. 2), portando a 30 il numero minimo dei consiglieri provinciali, prima fissato in 20. Il nuovo T.U. effetto del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 non si discostò dal precedente se non per la parte concernente la disciplina elettorale. L'avvento del fascismo arrestò lo sviluppo democratico delle autonomie locali mutando radicalmente i rapporti tra gli enti comunitari e lo stato. L'introduzione dell'istituto podestarile venne attuato dapprima nei comuni fino a 5.000 abitanti, con legge 4 febbraio 1926, n. 237. Questa norma dispose che il podestà era assistito, ove il Prefetto l'avesse ritenuto opportuno, da una Consulta municipale, il cui numero era determinato dal Prefetto stesso, in misura non minore a 6 membri, di cui un terzo nominato direttamente e i due terzi erano individuati degli Enti economici, dei Sindacati e delle associazioni locali. La consulta dava pareri facoltativi, sulle materie richieste dal podestà, e obbligatori sui bilanci, gli impegni ultra quinquennali, le imposizioni dei tributi, l'alienazione dei beni, l'assunzione diretta dei pubblici servizi. Il podestà durava in carica 5 anni e poteva essere trasferito da un Comune all'altro della Provincia. L'ordinamento podestarile fu dopo poco esteso a tutti i Comuni col R.D.L. 3 settembre 1926, n. 1910, senza, però, possibilità di trasferimento del podestà per i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti o capoluoghi di provincia. Per questi poteva essere anche nominato un vice podestà o due per i Comuni con più di 100.000 abitanti (dei quali uno eventualmente anche impiegato statale), ed era obbligatoria la Consulta, con un numero di membri da 10 a 40, secondo l'entità demografica del Comune. Venne così completamente sostituito il sistema delle elezioni con quello della nomina dall'alto, attribuita per lo più in base a benemerenze di partito. Tutto il complesso organizzativo della pubblica amministrazione era ordinato secondo le linee di una stretta "gerarchia". Si diede attuazione, in tal modo, al nuovo corso iniziato l'anno precedente con la soppressione di tutti i partiti e di tutte le forze politiche estranee al fascismo: cessò ogni concreto collegamento tra l'elemento popolare e la sua espressione amministrativa, affidata a funzionari del regime e veniva ad instaurarsi un sistema di statalizzazione degli enti minori, ridotti al rango di "organi indiretti dello Stato". Col testo unico approvato col R.D. 3 marzo 1934, n. 383 vennero apportate notevoli modifiche alle norme anteriori. Fu esteso a tutti i comuni del controllo prefettizio, anche di merito, sulle deliberazioni non sottoposte all'esame speciale della Giunta Provinciale Amministrativa, laddove la legge podestarile 4 febbraio 1926 n. 237 aveva limitato il sindacato prefettizio di opportunità ai Comuni minori; la durata della carica podestarile venne limitata a 4 anni. Altre modifiche riguardarono la determinazione del titolo di studio minimo della scuola media superiore e degli altri requisiti occorrenti per la carica podestarile; la sospensione dei podestà; l'eliminazione dell'istituto del trasferimento del podestà; l'attribuzione al prefetto della facoltà di istituire le consulte nel Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti; l'attribuzione della nomina dei Rettori provinciali al Ministro dell'Interno; il riordinamento dei controlli sui Comuni e sulle Provincie con attribuzione al prefetto del controllo anche di merito sulle deliberazioni non sottoposte alla G.P.A.; la soppressione dell'azione popolare. Dopo la caduta del fascismo, l'amministrazione dei Comuni e delle Provincie, in attesa di poter tornare al sistema elettivo, venne disciplinata dal R.D.L. 4 aprile 1944, n. 11. Tale D.L. dispose che ogni Comune avesse un Sindaco e una Giunta municipale, la quale esercitava anche le competenze spettanti al Consiglio. Successivamente, con il D.L.L. 7 gennaio 1946 n. 1 che era stato preceduto dalle disposizioni del D.L.L. 28 settembre 1944 n. 247 riguardanti la formazione delle liste elettorali, e dal D.L. 1 febbraio 1945 n. 23 estensivo del diritto di voto alle donne, vennero dettate le norme per la ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva come al testo prefascista in materia, cioè al T.U. del 1915. Detto D.L. n. 1 stabilì che ogni comune avesse un consiglio, una giunta e un sindaco, e modificò in parte la composizione dei Consigli e delle Giunte, accrescendone il numero dei membri per i comuni di maggiore entità demografica; lasciò sostanzialmente invariate le norme per la elezione del Sindaco da parte del Consiglio comunale, e confermò la durata quadriennale degli organi elettivi comunali Nel corso del tempo infine per effetto dei decreti del decentramento dei servizi delle amministrazioni statali si ampliarono le funzioni dei Comuni e delle Provincie. La successiva legge 24 febbraio 1951, n. 84, Norme per la elezione dei consigli comunali, lasciava al consiglio comunale la facoltà di stabilire il numero degli assessori, rispetto alla composizione della Giunta municipale. Con l'articolo unico della legge 22 marzo 1952, n. 173, vennero modificate le norme per l'elezione del Sindaco per la quale occorreva la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica. La legge 23 marzo 1956, n. 136, in modifica del T.U. 1915, stabilì il ritorno al sistema del numero fisso degli assessori municipali. Tutte le suddette norme sono state, poi, rifuse nel vigente T.U., per la elezione dei consigli comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. In un arco di tempo che va dal 1931 al 1971 si continua a registrare, secondo i dati forniti dai censimenti, un continuo regolare aumento della popolazione: 1.983 abitanti nel 1931, 2.000 nel 1936, 2.319 nel 1951, 2.707 nel 1961 e 3.257 nel 1971.

Note: (1) "Amplius eam iurisdictionemquam Mediolanensis exercere consueverunt in comitati Seprii, Martexanae et Burgariae, et in aliis Comitatibus, exceptis locis, quae Pergamenses pro commune modo tenent inter Abduam et Ollium, et excepto Romano Veteri et Bariano, et eam quam modo exercent, libere et quiete habeant et possideant sine contradictione nostra et successorum nostrorum, salvis datis et pactis et concessionibus, in suo robore durantibus, quae Mediolanenses pro Commune fecerunt Civitatibus Pergami, Laude et Novarie, nec propter hanc concessionem laedendis. Nec ullum praeiudictium fiat iuri, aut consuetudini alicuius Civitati, Societatis propter praedictas concessiones". Muoni riprende il capitolo dalla Dissertazione XXXXVIII delle antiquitates italicae Medi Aevi di Ludovico Muratori, dove sono riportati gli Acta Pacis Costantiae. Damiano Muoni riprende in "L'antico stato di Romano di Lombardia ed altri comuni del suo mandamento. Cenni storici, documenti e regesti", Milano, Carlo Brigola, 1871, pag. 79. (2) M. Carminati, Il circondario di Treviglio e i suoi comuni, cenni storici, Treviglio, Tipografia Messaggi, 1892, pag.172. (3) Lo statuto di Bergamo del 1331, Milano, Giuffré, 1988. (4) Confini dei comuni del territorio di Bergamo, 1392 - 1395: trascrizione del codice Patetta n. 1387 della Biblioteca apostolica Vaticana / a cura di Vincenzo Marchetti; introduzione di Ermenegildo Camozzi ; indici a cura di Paolo Oscar Bergamo: Provincia, 1996. (5) Giovanni Da Lezze, Descrizione di Bergamo e suo Territorio, Bergamo, Provincia di Bergamo, a cura di V. Marchetti e L. Pagani, Bergamo 1988. (6) Giovanni Maironi da Ponte, Novo catalogo delle comunità e contrade loro spettanti, di tutta la provincia bergamasca, colla spiegazione a quali giurisdizioni, o quadre appartengano ad uso delle cancellarie e pubblici tribunali di questa Magnifica Città, Bergamo, Eredi de' Fratelli Rossi Stampatori Camerali, 1776. (7) Legge 17 aprile 1797: Distrettuazione della Repubblica Bergamasca (17 aprile 1797). Il Cantone comprendeva i seguenti comuni: Verdello, Albegno, Arcene, Bariano, Boltiere, Ciserano, Cologno, Colognola, Comun Nuovo, Curnasco, Grumello del Piano, Lallio, Levate, Lurano, Mariano, Morengo, Osio sopra, Osio sotto, Pognano, Sabbio, Sforzatica, Sforzatica d'Oleno, Spirano, Stezzano, Treviolo, Verdello Minore, Urgnano. (8) Legge 6 marzo 1798. Legge per l'organizzazione del Dipartimento del Serio (6 marzo 1798), Consiglio de' Seniori della Repubblica Cisalpina, Raccolti delle leggi, proclami, ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VII repubblicano, V, Milano, 1798. Il Distretto comprendeva i seguenti comuni: Urgnano, Azzano, Cologno, Comun Nuovo, Lurano, Pognano, Spirano, Zanica, Bariano, Morengo. (9) Legge 26 settembre 1798. Il Distretto comprendeva i seguenti comuni: Treviglio, Morengo, Bariano, Caravaggio, Brignano, Canonica, Pontirolo, Castel Rozzone, Pagazzano, Fara in Gera d'Adda e Massari de Melzi, Fornovo, Misano, Vailate con Cassina de Grassi, Arzago, Rivolta, Casirate. (10) Legge 13 maggio 1801 (legge 23 fiorile anno IX). Il Distretto comprendeva i seguenti comuni: Verdello, Arcene, Boltiere, Ciserano, Colognola, Curnasco, Grassobbio, Lallio, Grumello e Sabbio, Levate, Le due Sforzatiche, Mariano, Osio di sopra, Osio di sotto, Orio, Stezzano, Verdellino, Urgnano, Azzano, Cologno, Comun Nuovo, Lurano, Pognano, Spirano, Zanica, Cividate, Cortenova, Fara, Ghisalba, Mornico, Martinengo, Fontanella, Calcio, Pumenengo, Torre Pallavicina, Antegnate, Barbata con Zaccarola e Mirandola, Covo, Isso con Caselle Cassina Braonzona Cassina Famosa Cassina de Secchi, Cassina Ferrabona, Casaletto di Sopra, Romanengo del Rio con Melotta, Gabbiano, Vidolasco, Camisano, Mozzanica, Treviglio, Morengo, Bariano, Caravaggio, Brignano, Canonica, Pontirolo, Castel Rozzone, Pagazzano, Fara in Gera d'Adda e Massari de Melzi, Fornovo, Misano, Vailate con Cassina de Grassi, Arzago, Rivolta, Casirate (11) Decreto 27 giugno 1804. Il Distretto comprendeva i seguenti comuni: Antegnate, Bariano, Calcio e Pumenengo e Torre Pallavicina, Camisano, Casaletto di sopra con Romanengo del Rio e Melotta, Covo, Fara con Sola, Fontanella, Gabbiano, Isso ed uniti con Barbata ed Uniti, Mozzanica, Romano, Vidalesco, Morengo. (12) Decreto sull'Amministrazione pubblica e sul Comparto territoriale del Regno (8 giugno 1805), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, Milano, 1805, I, pp. 141-304. Il cantone comprendeva i seguenti comuni: Antegnate, Bariano, Calcio e Pumenengo e Torre Pallavicina, Camisano, Casaletto di sopra con Romanengo del Rio e Melotta, Covo, Fara con Sola, Fontanella, Gabbiano, Isso ed uniti con Barbata ed Uniti, Mozzanica, Romano, Vidalesco, Morengo. (13) Decreto 31 marzo 1809 Prospetto per la concentrazione de' comuni del Dipartimento del Serio approvato con Decreto 31 marzo 1809 di Sua Altezza Imperiale il Principe Vice-Re. In conseguenza del concentramenti dei comuni il Cantone risultava composto dai seguenti comuni: Covo, Bariano, Calcio e Uniti, Camisano, Fontanella, Romano. (14) Legge 12 febbraio 1816 Notificazione governativa sulla compartimentazione delle province lombarde (12 febbraio 1816), Atti del governo lombardo, Milano, 1816, I. Il Distretto comprendeva i seguenti comuni: Antegnate, Bariano, Calcio, Pumenengo, Torre Pallavicina con Villa Nuova, Covo, Fara con Sola, Fontanella, Isso ed uniti, Barbata ed Uniti, Mozzanica, Romano, Morengo. (15) Notificazione 1 luglio 1844. Non si registra alcuna variazione nella composizione del Distretto. (16) Notificazione della luogotenenza lombarda (23 giugno 1853), Bollettino provinciale degli Atti del governo per la Lombardia, Milano, 1853, II. Il Distretto era costituito dai seguenti comuni: Arcene, Arzago, Bariano, Brignano, Calvenzano, Canonica, Caravaggio, Casirate, Ciserano, Fara, Fornovo, Lurano, Massari de Melzi, Misano, Morengo, Pagazzano, Pontirolo, Pognano, Spirano, Treviglio, Castel Rozzone. (17) Censimento 1861. (18) Di seguito vengono elencate le principali differenze dal precedente testo normativo. Del Tit. II (Dell'Amministrazione comunale), il Cap. I (artt. 10-16: Del Comune) contiene una parte nuova per ciò che concerne la riunione di più comuni, la erezione in comuni di frazioni, e la separazione delle spese (artt. 13, 14, 15, 16); eleva (art. 11) il numero dei consigli comunali e degli assessori. Il Cap. II (artt. 10-73: Delle elezioni), è del tutto uguale a quello del 1859; uniche modifiche: il II c. dell'art. 27 (i fratelli possono essere contemporaneamente membri del consiglio ma non della Giunta municipale); l'introduzione dei termini agli artt. 39 e 43; l'aggiunta di un 3. Comma all'art. 72. Il Capo III (artt. 77-90: Dei Consigli comunali), porta a 30 giorni la durata delle sessioni; completa le disposizioni sulle istituzioni fatte a pro delle generalità degli abitanti (art. 82); modifica, in parte, gli oggetti delle deliberazioni consiliari (art. 87). Il Capo IV (artt. 91-96: Della giunta municipale) introduce la disposizione secondo cui la giunta si rinnova ogni anno per metà (art. 91); completa la elencazione delle competenze (art. 93); prescrive che le deliberazioni d'urgenza vanno comunicate subito al prefetto e nella prima adunanza al Consiglio. Nel Capo V (artt. 97-110: Del Sindaco) vengono in parte modificati l'articolo 102 sulle competenze sindacali e il 103 sulle attribuzioni del Sindaco come ufficiale del Governo; introdotti gli artt. 106 sulla ripartizione in quartieri dei comuni superiori ai 10.000 abitanti e 107 sul delegato del Sindaco. Immutato rispetto alla legge del 1859 il Capo VI (artt. 111-129: Dell'amministrazione e contabilità comunale), con una più esauriente descrizione delle spese obbligatorie (art. 116) per il servizio sanitario, per opere pubbliche e opere di difesa dell'abitato contro fiumi e torrenti, costruzioni di porti e fari, acquedotti e per la polizia locale. Rimane sostanzialmente immutato anche il sistema dei controlli definito nel Capo VII, Dell'ingerenza governativa nell'amministrazione comunale e delle deliberazioni dei comuni soggette ad approvazione, che introduce il parere del consiglio di prefettura nel caso di annullamento prefettizio delle deliberazioni illegittime (art. 136). Invariato il capo VIII contenente le Disposizioni generali per l'amministrazione dei comuni. Nel regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione sono contenute delle norme che interessano particolarmente le procedure di produzione e conservazione della documentazione. All'art. 20 viene dichiarato che nessuna delle carte spettanti all'amministrazione comunale può essere dal segretario estratta dall'ufficio od archivio comunale, senza un'esplicita autorizzazione del Sindaco. All'art. 21 viene specificato che in ogni comune il segretario deve tenere in corrente almeno i registri indicati nella tabella n. 2 annessa al presente regolamento, oltre quelli prescritti da leggi o da regolamenti generali: "1. Elenco dei Consiglieri comunali con indicazione della cadenza rispettiva; 2. Elenco degli Assessori colla norma di cui sopra; 3. Indice delle deliberazioni del Consiglio con indicazione dei Decreti dell'Autorità annessi alle medesime; 4. Indice delle deliberazioni della Giunta, come sopra; 5.Indice delle Circolari delle Autorità; 6. Elenco dei diversi inventari esistenti nell'Archivio e nell'Ufficio; 7. Elenco delle iscrizioni ipotecarie ammesse a favore e contro il Comune, delle loro rinnovazioni periodiche operate ai termini di legge p della precisa indicazione delle epoche in cui si debbono rinnovare; 8. Elenco dei certificati spediti dal Sindaco colla indicazione dei richiedenti, della data di spedizione e del diritto esatto; 9. Registro di protocollo per l'annotazione delle lettere tulle pervenute all'Ufficio comunale e di quelle spedite dal medesimo: 10. Registro dei mandati comunali 11 Libro mastro per la registrazione delle entrate e spese comunali". Deve inoltre tenere debitamente legati e rubricati in ordine cronologico o di numero: 1. Gli originali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta. 2. Gli originali delle liste elettorali di ciascun anno approvati dall'autorità competente. 3. Le leggi ed i decreti del Regno appartenenti all'edizione ufficiale e il bollettino della Prefettura. 4. I bilanci o stati preventivi. 5. I conti consuntivi; 6. I ruoli dei comunisti tenuti a fare le prestazioni militari. 7. I libri od atti relativi, al censo o catasto. 8. Gli atti relativi al censimento della popolazione ed alle notizie statistiche. 9 Le mercuriali periodiche dei cereali e d'altri prodotti nei comuni in cui ha luogo un mercato. 10 I verbali di mensile verificazione di cassa, nei comuni ove questa incombenza non è riservata agli agenti del Ministero delle Finanze. 11. Le carte relative alla leva militare di ciascun anno. Ogni anno il segretario comunale deve spedire alla Prefettura l'indicazione dei lavori eseguiti entro il 15 luglio, nella tabella allegata al regolamento tali affari sono elencati e corrispondono, ovviamente, tutti ad altrettante produzioni documentarie. "1. Tutti lavori relativi alle spese obbligatorie per i Comuni, ai termini di legge o di regolamenti generali e singolarmente dell'art. 116 della legge contemplala nei presente regolamento; 2. Verificazioni mensili della Cassa comunale nei Comuni in cui è chiamalo a procedervi il Sindaco; 3. Relazione di pubblicazione di leggi, regolamenti od avvisi nello interesse nazionale o provinciale, senza pregiudizio di quelle più frequenti prescritte da leggi o da regolamenti generali; 4. Servizio della leva; 5. Servizio delle somministrazioni militari; 6. Censimento della popolazione statistica ed alti relativi; 7. Catasto ed operazioni relative; 8. Ruoli di tributi; 9. Professioni sanitarie e lavori attinenti alla sanità pubblica ed agli stabilimenti pericolosi ed incomodi; 10. Pubblici esercenti; 11. Sicurezza pubblica e certificali relativi; 12. Stabilimenti industriali e manifatture esistenti nel Comune; 13. Indennità di via; 14. Liste dei giurati; 15. Supplementi od appendici ai diversi inventari; 16. Strade comunali; 17. Monumenti ed oggetti d'arte; 18. Annona e mercuriali relative; 19. Marineria e navigazione. (19) Circoscrizione amministrativa 1867. (20) Le più importanti innovazioni possono essere così riassunte: ogni comune deve avere un segretario e un ufficio comunale; più comuni possono consorziarsi per avvalersi di uno stesso segretario (art. 2); si dà facoltà al Governo di procedere in ogni tempo alla costituzione di nuovi Comuni; si rinnova parzialmente la materia elettorale; si affida alla magistratura la presidenza degli uffici elettorali; si elimina la prescrizione che la sessione ordinaria dei consigli comunali non può durare più di 30 giorni; la riunione straordinaria del consiglio può esser indetta dal Sindaco, dalla Giunta o su domanda di un terzo dei consiglieri; nei comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, il Sindaco è eletto nel proprio seno dal consiglio comunale (art. 50); si prevede (art. 52), per la prima volta la rimozione dei sindaci ad opera del consiglio; qualora il sindaco "non adempia ai suoi obblighi" può essere sostituito , per tre mesi, da un apposito Commissario (art. 53); si rendono pubbliche le sedute dei consigli comunali (art. 82); oltre allo scioglimento dei consigli comunali per gravi motivi di ordine pubblico, si può ricorrere al loro scioglimento in caso che "richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli" (art. 84). Poiché la legge concede al Governo la facoltà di coordinare in testo unico le proprie disposizioni con quelle della legge del 1865 e delle altre che l'avevano modificata, a tanto si provvede col T.U. 10 febbraio 1889, n. 5921 (legge 10 febbraio 1889). La legge 11 luglio 1894, n. 287, contiene una norma (art. 9), che stabilisce una maggiore durata (anni 6) dei consigli comunali, prescrivendone la rinnovazione per metà ogni 3 anni e dispone che anche il Sindaco rimanga in carica per un triennio.


Complessi archivistici:
Link: www.archiviedocumenti.it/archivi/?prg=110&pro=15