Ufficio del giudice conciliatore (1865-1996), Martinengo


Tipologia: Ente (Ufficio giurisdizionale)

Sede: Martinengo

Profilo storico-biografico: Il Giudice Conciliatore e il Vice Conciliatore erano magistrati onorari il cui ufficio veniva svolto gratuitamente. Potevano essere eletti (1) all'ufficio di Giudice Conciliatore e di Vice Conciliatore (2) tutti i cittadini maggiorenni di 25 anni residenti nel comune che fossero senatori o ex deputati, laureati, procuratori, avvocati, notai, farmacisti, diplomati presso licei o presso istituti tecnici o coloro che avevano la patente per l'insegnamento elementare di gradi superiore; coloro che erano stati magistrati, cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici del pubblico ministero, impiegati civili, ufficiali dell'esercito e della marina; professori di liceo, istituti tecnici, ginnasi, scuole tecniche, scuole normali, i consiglieri provinciali e i membri ufficiali della giunta amministrativa; coloro che erano stati sindaci, consiglieri provinciali, membri della giunta amministrativa o segretari comunali, gli elettori comunali che pagavano 100 lire di imposta. Nel mese di agosto di ogni anno la giunta comunale formava una lista di eleggibili che veniva pubblicata nell'albo pretorio del comune e vi restava affissa fino al 10 settembre. I reclami, relativi alle esclusioni e alle iscrizioni, dovevano essere prodotte aventi al consiglio comunale entro 10 giorni dal termine dell'affissione (3). Una volta che la lista era diventata esecutiva, non oltre il 20 novembre, veniva inviata al Procuratore Generale ed al primo Presidente della Corte d'Appello, la lista non poteva essere modificata se non per la revisione annua (4).

Note: (1) Non erano invece eleggibili all'ufficio di conciliatore e vice conciliatore gli ufficiali, gli impiegati e gli agenti di pubblica sicurezza, gli esattori delle imposte, i funzionari dell'ordine giudiziario, gli alunni di cancelleria e gli uscieri, tutti coloro che sono dichiarati esclusi dall'ufficio di giurato. (2) Legge 16 giugno 1892 n. 161. (3) Cioè fino al 20 settembre, nel caso i reclami fossero stati accolti, la nuova delibera del Consiglio comunale doveva essere emessa entro il 30 settembre e la lista corretta affissa all'albo pretorio fino al 10 ottobre. Contro le deliberazioni del consiglio, solo per le questioni di eleggibilità, era possibile il ricorso alla Corte di appello entro 10 e 15 giorni da decorrere del giorno 11 ottobre. (4) Le informazioni generali di carattere istituzionale sull'Ufficio del Giudice conciliatore possono essere consultate al seguente URL: www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili-istituzionali/MIDL000220/


Complessi archivistici:
Link: www.archiviedocumenti.it/archivi/?prg=100&pro=5