Patronato scolastico ([1904]-1977), Albino


Tipologia: Ente (Ente di assistenza e beneficenza)

Sede: Albino

Profilo storico-biografico: Le prime disposizioni legislative in materia di assistenza scolastica elementare sono contenute nel regolamento generale dell'istruzione elementare (r.d. 16 febbraio 1888 n. 5296) che promuove, nell'art. 34, l'istituzione dei patronati scolastici. La loro istituzione, ad opera delle "persone più ragguardevoli del paese" era, facoltativa e basata su elargizioni provenienti da comuni, congregazioni di carità e privati cittadini. Con la legge 8 luglio 1904, n. 407, nel bilancio del Ministero dell'istruzione fu iscritto un fondo speciale per la concessione di sussidi ai patronati, ma fu soltanto con la legge Daneo-Credaro (4 giugno 1911, n. 487 e relativo regolamento applicativo, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 604) che i patronati scolastici vennero istituiti in ogni comune per fornire assistenza agli alunni delle scuole elementari attraverso l'istituzione della mensa scolastica, la concessione di sussidi per calzature e vestiario e la distribuzione di cancelleria e materiale didattico, la fondazione di giardini ed asili d'infanzia, di biblioteche d'istituto e di scuole speciali per l'emigrazione e per altre necessità locali. Il Patronato scolastico era un ente morale costituito da soci fondatori, benemeriti e annuali, la sua amministrazione fu affidata ad un consiglio composto dall'assessore comunale alla pubblica istruzione, da un consigliere comunale eletto dalla giunta, da rappresentanti del comune di nomina consiliare, dal direttore didattico o dal vice ispettore scolastico o dall'insegnante elementare anziano, da delegati delle istituzioni e delle associazioni locali in numero proporzionato al contributo versato dai rispettivi enti a favore dell'assistenza scolastica, da rappresentanti delle varie categorie di soci eletti dall'assemblea generale e da delegati degli insegnanti elementari. Lo statuto dell'ente, proposto dal consiglio comunale e approvato dalla delegazione governativa, munito del parere del consiglio scolastico provinciale, doveva fissare le norme per la costituzione del consiglio di amministrazione e per il funzionamento dell'istituto. I contributi provenivano dai soci, da sussidi statali, dalle somme stanziate da comuni, province e istituti di beneficenza in favore dell'assistenza scolastica, da legati, doni ed altri proventi; il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ente erano soggetti all'approvazione da parte del consiglio scolastico Una prima riorganizzazione dei patronati scolastici viene compiuta attraverso l'approvazione del t. u. sulla pubblica istruzione approvato con r. d. 5 febbraio 1928, n. 577 e del relativo regolamento generale riguardante i servizi dell'istruzione elementare, portato dal regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297. In epoca fascista i patronati scolastici vennero soppressi con il r.d. 17 marzo 1930, n. 394 e le loro competenze passarono prima all'Opera Nazionale Balilla (ONB) (1) e poi alla Gioventù Italiana del Littorio (GIL). L'assistenza scolastica con il totale accentramento presso l'ONB ha così assunto un preciso valore politico, i benefici che essa assicura agli alunni non sono fine a sé stessi ma mezzo per il proseguimento degli scopi educativi. I patronati scolastici furono ricostituiti, dopo la costituzione della Repubblica italiana, con il decreto legge 24 gennaio 1947, n. 457 che, all'articolo 2, stabilì espressamente la loro natura di enti pubblici., con la successiva legge 4 marzo 1958, n. 261 viene ridefinito il nuovo ordinamento dei patronati e dei loro consorzi. La normativa viene completata con il regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, approvato con d.p.r. 16 maggio 1961, n. 636. L'art. 2 della legge del 1958 prevede che "il Patronato ha personalità giuridica di diritto pubblico e, al fine di superare le condizioni di natura economico-sociale che rendono difficile l'adempimento dell'obbligo e che anche possono gravemente compromettere il rendimento scolastico, fornisce gratuitamente agli alunni bisognosi libri, cancelleria, indumenti, medicinali; organizza la integrazione alimentare anche sotto forma di refezione scolastica a favore degli alunni sopradetti; istituisce e gestisce dopo- scuola, inter-scuola, ricreatori, colonie; favorisce l'assistenza igienico - sanitaria scolastica e cura ogni altra iniziativa che integri l'azione educatrice della scuola". Dal regolamento esecutivo della legge del 1958 si rilevano, tra l'altro, le attribuzioni e i compiti degli organi istituzionali preposti all'amministrazione del patronato, che sono il presidente, il consiglio di amministrazione, la giunta esecutiva e il segretario-direttore. Con la legge del 31 dicembre 1961 n. 1859 le competenze dei patronati scolastici furono estese alla scuola media. I patronati scolastici e i loro consorzi vengono soppressi in forza dell'art. 4 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 relativo al "Trasferimento e deleghe di funzioni amministrative dello Stato": le funzioni di assistenza scolastica con i relativi servizi e beni sono attribuiti ai comuni. (2)

Note: (1) Creata con legge del 3 aprile n. 2247 "per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù". (2) Notizie generali tratte da http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili-istituzionali/MIDL000235/


Complessi archivistici:
Link: www.archiviedocumenti.it/archivi/?prg=65&pro=10